Condominio

Appalto, come dividere le spese se ci sono lavori su parti private

di Anna Nicola

Ci si chiede come debba avvenire il riparto spese di lavori appaltati per i lavori sul lastrico solare , sulle terrazze a livello e sui balconi aggettanti di proprietà esclusiva. Si domanda di conoscere in ordine all'obbligatorietà per legge della predisposizione di manto di coibentazione in occasione del rifacimento della pavimentazione del lastrico solare, se la relativa spesa debba rientrare, in quanto componente della pavimentazione, nella disciplina ex art. 1126 c.c., oppure, visto il carattere di risparmio energetico di cui il condominio andrebbe a beneficiare, debba invece ricondursi alle norme generali di ripartizione secondo i millesimi generali di proprietà”.
Prima di entrare nel merito dei quesiti, occorre verificare se le delibere di approvazione dei lavori, e relativo preventivo dei costi, siano state o meno impugnate. Nel primo caso, occorre attendere l'esito della decisione; nel secondo caso può essere rilasciato il parere richiesto.
Se si fosse voluto contestare in modo efficace le medesime, l'unico rimedio che si aveva -e che non è stato utilizzato- era l'impugnazione assembleare ex art. 1137 c.c. previa mediazione ex D. Lgs. 28.2010.
E' di conseguenza valido ed efficace il preventivo delle spese relative ai lavori deliberati, potendo i costi variare solo in sede di consuntivo, cioè a fine lavori, accertato nel concreto quanto si è reso necessario effettuare come interventi in loco
Da ciò discende che il volere assembleare non può essere ostacolato dai singoli. Il condomino astenuto o contrario –ma anche in extremis il condomino favorevole- deve adeguarsi a quanto assunto dall'assemblea, non potendo porre ostacoli o fare richieste non utili allo svolgimento dei lavori.
E' vero che vige l'obbligo dell'amministratore di esibire, a richiesta di ciascun condòmino la documentazione contabile anche dopo che sia stato approvato il rendiconto annuale, senza alcun onere di specificarne la ragione, è altrettanto vero che ciò non deve intralciare l'attività amministrativa, trasformandosi in abuso di diritto (Cass. 29 novembre 2001 n. 15159; Cass, 26 agosto 1998 n. 8460)
Premesso ciò, occorre risolvere le questioni circa la spettanza dei lavori di rifacimento e le conseguenti spese necessarie dei lastrici solari, lastrici solari aggettanti, delle terrazze a livello, della coibentazione, dei balconi aggettanti, compresi i frontalini
Il principio da cui partire è dato dal titolo di proprietà: le tabelle di proprietà si definiscono sulla base dell'art. 1123 primo comma c.c.; in ragione della proporzione dell'alloggio si partecipa delle relative spese generali, spese che non possono essere distinte in ragione dell'uso. Queste ultime sono date dai commi successivi della medesima norma
LASTRICO SOLARE
Innanzitutto, stante l'assenza legislativa nel determinare il lastrico solare, occorre fornirne una definizione
“Per lastrico solare deve intendersi la superficie terminale dell'edificio che abbia la funzione di copertura - tetto delle sottostanti unità immobiliari, comprensivo di ogni suo elemento, sia pure accessorio, come la pavimentazione” (Cass. 13 dicembre 2013 n. 27942)
Trattasi in pratica di tetto piatto che copre i piani –alcuni o tutti i piani- ad esso sottostanti, con funzione di copertura e protezione dei medesimi
Il lastrico può essere di proprietà condominiale, di proprietà di un singolo condomino (o più), di uso esclusivo di un condomino (o più)
Da come si modella la proprietà –o l'uso- discendono i criteri di spesa
Per le spese che lo interessano vige una specifica norma, che è l'art. 1126 c.c.
Le regole da questa sancite sono le seguenti:
-Se il lastrico (e la terrazza a livello, ad esso parificato) sono in proprietà ed uso comune, tutti i condomini devono partecipare alle spese di conservazione sulla base dei millesimi di proprietà, ai sensi dell'art. 1123, primo comma, c.c.
-Se il lastrico serve solo una parte dell'edificio, formando una sorta di colonna a sé di protezione dei piani sottostanti, le spese devono essere sostenute solo da quei condomini che ne traggono utilità, compreso colui che ne ha l'uso (art. 1123, terzo comma, c.c.). si tratta ad es. della fattispecie del così detto condominio parziale. L'utilità, nel caso di terrazzo, non sta solo nella copertura ma anche nella possibilità di accedervi per altri usi.
-Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso -e/o la proprietà- esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questi a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano (rectius, unità immobiliare) o della porzione di piano di ciascuno.
Ai lastrici solari di uso esclusivo vanno equiparate, come sopra accennato, le terrazze a livello. Anche le terrazze a livello hanno la medesima funzione di copertura, al pari del lastrico solare. Da qui l'applicazione a queste del medesimo principio appena detto sopra. La Cassazione ha specificato che ai fini dell'applicazione della norma citata è indifferente che si tratti di parte dell'edificio in uso o proprietà esclusiva, poiché ciò che conta è la funzione di copertura (Cass. 30 aprile 2013 n. 10195).
Quando il lastrico solare è di proprietà individuale di due o più condomini, proprietà opportunamente separata, ad ogni singolo proprietario spettano le spese relative alla sua quota, calcolata su 1/3 del totale ex art. 1126 c.c. mentre i 2/3 sono a carico di chi beneficia della copertura
L'art. 1126 c.c. detta infatti che la quota parte di spesa del proprietario del lastrico è pari a 1/3 mentre ai restanti condomini che godono della sua funzione di copertura è per 2/3
La Cassazione del 23.01.2014 n. 1451 afferma che la ripartizione delle spese relative ai lastrici solari condominiali (1117 c.c. e 1126 c.c.) è sempre effettuata in base al principio della verticale effettiva, cioè si paga solo per la parte di unità immobiliare effettivamente coperta e non si paga per la parte del medesimo appartamento non coperta. Ed inoltre “…ove dovesse ritenersi che essendo l'unità posta su due livelli, la terrazza costituisca anche copertura dei piani sottostanti e quindi dell'appartamento stesso, non vi è dubbio che il condominio è in errore quando applica alla stessa unità immobiliare, oltre che il terzo, anche l'intero valore millesimale attribuito per gli altri due terzi” (Cassazione del 23.01.2014 n. 1451) mentre per il resto “ai fini dell'obbligo della contribuzione alla spesa effettuata per la riparazione o la ricostruzione della terrazza, è che il condomino sia proprietario di una unità immobiliare sita nella zona dell'edificio coperta dal lastrico e, cioè, che tale unità sia compresa nella colonna sottostante al lastrico “ (Sez. II, 15 aprile 1994, n. 3542).
In conclusione la spesa va ripartita
-Per 1/3 a carico del proprietario del lastrico solare o di chi ne ha l'uso esclusivo
-Per i restanti 2/3 a carico dei condomini i cui immobili sono coperti dal lastrico solare
“Solo nel caso che colui che abbia l'uso esclusivo del lastrico sia anche proprietario di una delle unità ad essi sottostante si verifica l'obbligo della doppia contribuzione alla spesa: per un terzo, quale utente esclusivo del lastrico o della terrazza, e per i rimanenti due terzi, in proporzione del valore millesimale dell'unità compresa nella colonna sottostante al lastrico (Cass., Sez. II, 29 gennaio 1974, n. 244, in Arch. loc., 2000, 3, 489; Cass., Sez. II, 16 luglio 1976, n. 2821, in Giust. civ. Mass. 1976; Cass., Sez. II, 19 ottobre 1992, n. 11449, in Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 10.)” (Cass. 23 gennaio 2014, n. 1451)
La suddivisione, come detta la norma, è in proporzione del valore del piano o porzione di piano (rectius unità immobiliare) di ciascun condomino interessato
LASTRICO SOLARE AGGETTANTE
Con il significato “aggettante” si intende una sporgenza verso l'esterno di un elemento architettonico o costruttivo rispetto alle aderenti parti della struttura, e soprattutto alle parti sottostanti da cui l'elemento stesso (balcone, cornicione, cornici in genere) è portato.
Nel caso di lastrico solare aggettante, per la parte aggettante vigono i medesimi principi sanciti dalla giurisprudenza in tema di balconi: la relativa spesa è di competenza esclusiva del proprietario dell'alloggio salvo che abbia natura decorativa o estetica
“Salvo diverse verifiche tecnico-strutturali, all'intero lastrico solare deve essere presuntivamente attribuita una unitarietà non solo strutturale, ma anche funzionale in ogni sua parte allorché in sede di progettazione la costruzione del solaio sia stata unitariamente concepita con posa di un'unica continua guaina isolante, con conseguente impossibilità di riparazioni parziali della sola parte non aggettante, che esporrebbe a rischio di infiltrazione l'intero lastrico solare facendogli perdere quella funzione di copertura che giustifica l'applicazione del criterio di ripartizione ex art. 1126 c.c. Riguardo la ripartizione dei costi di pavimentazione del lastrico solare, del parapetto e dell'eventuale sua soletta (o “cielino”) aggettante, nel silenzio del legislatore vengono in soccorso i criteri elaborati al riguardo dalla giurisprudenza, che pone a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare soltanto le spese attinenti a quelle parti del lastrico medesimo che risultino avulse dalla funzione di copertura, mentre tutte le altre spese attinenti alle parti del lastrico solare svolgente comunque funzione di copertura, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, vanno sempre suddivise tra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti secondo i criteri di ripartizione ex art. 1126 c.c.” (Cass. 735/2004).
Ed infatti “…Con riferimento al lastrico solare di uso o di proprietà esclusiva, l'art. 1126 c.c. individua la misura del contributo dovuto rispettivamente dall'utente o proprietario esclusivo e dagli altri condomini indicati dalla norma per le spese di riparazione e ricostruzione sulla base del rapporto (un terzo e due terzi) tra l'utilità connessa all'uso o alla proprietà esclusiva del lastrico solare e l'utilità, ritenuta dalla norma come prevalente, connessa alla funzione di copertura dell'edificio condominiale, funzione cui il lastrico solare adempie a vantaggio di tutti i condomini. A tale stregua, sono a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo soltanto le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare del tutto avulse dalla funzione di copertura (ad es., le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio), mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, attinenti alle parti del lastrico solare svolgenti comunque funzione di copertura, vanno sempre suddivise tra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti, secondo la proporzione di cui al suindicato art. 1126 c.c. Pertanto, la clausola che ponga a carico dell'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare genericamente le spese di “manutenzione” ha una sua ragion d'essere (anche ove riferita alle spese di manutenzione ordinaria e sempreché le stesse siano attinenti alla funzione di copertura del lastrico) là dove viene a porne a carico dell'utente o proprietario esclusivo l'intero onere, e non il semplice terzo come previsto dalla norma in argomento. (Cass., 25 febbraio 2002, n. 2726)
La parte aggettante quindi, ove non sia migliorativa (o pari al) del decoro o dell'aspetto architettonico dell'edificio, è di competenza esclusiva del proprietario del balcone o lastrico a cui attiene
Al pari, il rivestimento del parapetto e della soletta possono, caso per caso, essere ritenuti beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica e di decoro per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata (cfr. Cass. Civ. n. 637/2000). Ove così non fosse, la spesa è del singolo condomino a cui appartengono queste parti di immobile.
TERRAZZE A LIVELLO
In tema di condominio di edifici, la terrazza a livello -di cui sopra si è già fatto cenno- anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che anche se appartiene in proprietà o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario o con il titolare del diritto di uso esclusivo nei termini di 2/3 e 1/3. Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit. art. 1126, vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà o dell'uso esclusivo, in ragione di 1/3
La parte di terrazzo a livello che ricopre le unità abitative sottostanti segue la ripartizione spese normata dall'art.1126 c.c.: un terzo a carico del proprietario del terrazzo e i due terzi restanti “a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.”
La giurisprudenza applica in modo costante i principi sanciti dall'art. 1126 c.c. (Cass.4-6-2001 n.7472 e Cass.27-11-2001 n.3343). Sotto il profilo dei danni cagionati per infiltrazione d'acqua all'alloggio sottostante si veda la Cass. S.U. 10/5/2016 n. 9449
Anche le eventuali spese per la pavimentazione, l'impermeabilizzazione, le riparazioni strutturali et similia sono a carico per 1/3 dei condomini che ne fruiscono in modo esclusivo e per i 2/3 di coloro che lo usano come copertura.
“Rientrano tra dette spese afferenti al lastrico solare anche quelle relative al risarcimento danni per infiltrazioni nell'appartamento sottostante “In tema di condominio di edifici la terrazza a livello anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che anche se appartiene in proprietà o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit. art. 1126, vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo … “ (Cass., 13 dicembre 2007 n. 26239)
COIBENTAZIONE DEL LASTRICO SOLARE
La coibentazione è obbligatoria in tutti i casi in cui si rendono necessari lavori sulla copertura del palazzo, indipendentemente dal fatto che si tratti di lastrico solare o di tetto. Lo stabilisce il punto 2 dell'allegato I del dlgs 29 dicembre 2006, n.311, secondo il quale, nel caso di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria quali il rifacimento di parete esterne, tetti e intonaci è obbligatorio effettuare interventi che consentano di rispettare i nuovi limiti di trasmittanza termica imposti per tutti gli edifici di nuova costruzione. Di conseguenza poichè si tratta di un intervento obbligatorio per legge, non è possibile evitare di eseguire i lavori, che comunque godono della detrazione –da verificarsi al momento dei lavori, tendenzialmente del 50%, con il cd. Ecobonus al 65%- per risparmio energetico.
Per meglio conoscere la normativa sulle detrazioni vedasi le disposizioni in tema di detrazioni fiscali per il risparmio energetico, non essendo questa materia del presente studio
Nel caso specifico, trattasi di opera di coibentazione obbligatoria per legge in quanto si deve procedere a un rifacimento integrale del lastrico solare.
Si ricorda che la spesa occorrente alla coibentazione del lastrico solare comune deve essere suddivisa in proporzione ai millesimi di proprietà, salvo diverso accordo al quale abbiano aderito tutti i condomini. Se il lastrico è di uso esclusivo, e la posa in opera del materiale isolante è indispensabile alla sua funzionalità, la spesa va suddivisa in base al criterio stabilito dall'articolo 1126 del Cod. civ.: un terzo a carico di chi ha l'uso esclusivo e i restanti due terzi, in proporzione ai millesimi di proprietà, da suddividere tra i condomini cui il lastrico funge da copertura. E' appena il caso di rilevare, infatti, che tutte le unità immobiliari sottostanti risultano ben isolate proprio perché sovrastate da altri piani e non sarebbe giusto che i rispettivi proprietari usufruissero di questa utilità senza contribuire in alcun modo alle spese per l'isolamento termico delle unità immobiliari che - per la loro dislocazione nell'edificio - si trovano a essere più esposte agli agenti atmosferici.
BALCONI AGGETTANTI
La Cass. 30.4.2012 n. 6624 fornisce la definizione dei balconi aggettanti qualificandoli come prolungamenti dell'immobile, poiché:
-non rispondono alla funzione di copertura dei piani sottostanti;
-godono di una piena autonomia poiché la loro sussistenza prescinde dalla presenza di altri balconi ai piano inferiori o superiori
-non svolgono alcuna funzione di utilità per gli altri condomini;
-la loro esistenza va ad esclusivo vantaggio del condomino proprietario dell'immobile corrispondente.
Le spese relative al balcone aggettante sono esclusivamente a capo del proprietario dell'alloggio a cui attiene il balcone
“I balconi aggettanti, i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. Non fungono da copertura del piano inferiore in quanto essi, dal punto di vista strutturale sono del tutto autonomi rispetto agli altri piani, poiché possono sussistere indipendentemente dall'esistenza di altri balconi nel piano sottostante o sovrastante e non avendo, quindi, funzione di copertura del piano sottostante, il balcone aggettante non soddisfa una utilità comune ai due piani e non svolge neppure una funzione a vantaggio di un condomino diverso dal proprietario del piano” ( Cassazione civ., Sez. II, 12 gennaio 2011, n.587; Cassazione 1156/2015)
La conclusione è che –come detto- le relative spese sono a carico esclusivo del proprietario
Nel caso di specie, da quanto verificato, i balconi interessati non hanno elementi decorativi e/o di bellezza della facciata che possano comportare l'utilizzo di altri criteri, diversi da quello indicato
“… trattasi di una particolare tipologia di balcone cosiddetti aggettanti, che costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, sono di proprietà esclusiva del proprietario di questa, dovendosi considerare comuni solo gli elementi decorativi delle parte frontale ed inferiore del manufatto, qualora si inseriscano nella facciata di prospetto dell'edificio …” (Cassazione, 6624/2012).
Tra le pronunce in argomento, si segnala la seguente: “I balconi aggettanti di un edificio in condominio, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa: solo i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si devono considerare beni comuni a tutti i condòmini quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Quanto ai rapporti tra il proprietario del singolo balcone e il proprietario di analogo manufatto, posto al piano sottostante sulla stessa verticale, deve escludersi una presunzione di proprietà comune del balcone stesso. Ancorchè, infatti, in una tale evenienza possa riconoscersi alla soletta del balcone funzione di copertura, rispetto al balcone sottostante, trattasi di copertura disgiunta dalla funzione di sostegno e, quindi, non indispensabile per l'esistenza stessa dei piani sovrapposti, per cui non può parlarsi di elemento a servizio di entrambi gli immobili (Come si verifica, invece, se i balconi stessi siano incassati nel corpo dell'edificio, atteso che in quest'ultima eventualità i vari balconi sovrastanti svolgono contemporaneamente funzione sia di separazione sia di copertura sia di sostegno)..” (Cass., 30-7-2004 n.14576; Cass. civ. Sez. II, 19/05/2015, n. 10209)
Così tra le tante, Cass.8159/1996; Cass.637/2000; Cass.1784/2007; Cass.15713/2007.
FRONTALINI
I principi appena esposti valgono anche per i frontalini
Per essi, la giurisprudenza è costante nel considerarli di natura condominiale quando costituiscono parte integrante della facciata o del disegno dell'edificio rappresentando un vero e proprio elemento architettonico dello stabile, avendo una funzione abbellente a favore di tutto l'edificio
Il medesimo principio vale a contrariis laddove i nostri Giudici affermano che “Le spese per i frontalini dei balconi sono sempre dei singoli proprietari, se non viene provata la loro funzione decorativa – ornamentale dell'immobile” (Cass. n. 1784/2007)
Così a titolo esemplificativo, vedasi
-Trib. Bologna Sez. III, 20/05/2010: “In materia condominiale, devono considerarsi parti comuni gli elementi esterni degli affacci e segnatamente dei balconi quali in particolare i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini e i pilastrini, se adempiono prevalentemente la funzione ornamentale dell'intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari a essi corrispondenti”;
-Trib. Roma Sez. V Sent., 07/04/2009: “I fregi ornamentali e gli elementi decorativi, che ineriscano ai balconi (quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini e i pilastrini), sono condominiali, se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell'intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti. In particolare, i frontalini e i pilastrini di un balcone adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell'intero edificio allorquando svolgono una funzione decorativa estesa a esso, del quale accrescono il pregio architettonico, oltre ad assolvere una funzione estetica volta a rendere armonica la facciata dell'edificio condominiale”;
-Trib. Civ. Milano, sentenza del 26/03/2003: “È da evidenziare che i frontalini, laddove possano essere considerati elementi decorativi dei balconi aggettanti, svolgono una funzione di tipo estetico, rispetto all'intero stabile condominiale, determinandone la linea architettonica e sono per pacifica giurisprudenza, parti comuni dell'edificio”
Si ritiene che quanto fin qui detto valga anche dopo la Riforma del Condominio, L. 220.2012, in quanto trattasi di parte accessoria, strettamente collegata al balcone: si qualificano comuni nel solo caso in cui facciano parte dell'aspetto architettonico e/o decorativo dell'immobile
Sul lato opposto, la spesa del frontalino è del singolo condomino, proprietario dell'alloggio del balcone aggettante a cui accede il medesimo, non potendosi parlare di decoro architettonico o valore estetico che il frontalino apporta a tutta la facciata
Lo stesso discorso vale per il parapetto
In generale: “Costituiscono beni comuni a tutti, i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, (dei balconi) quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (Cass. civ. Sez. II, 19/05/2015, n. 10209); “I rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore dei balconi “aggettanti” si devono considerare beni comuni a tutti, ex art. 1117 c.c., solo quando s'inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole” (Cassazione Civile, Sez. II 16.02.2012, n. 2241); “I frontalini sono […] da considerare beni comuni in quanto elementi che si inseriscono nella facciata e concorrono a costituire il decoro architettonico dell'immobile” (Cass. 30 gennaio 2008, n. 2241); “Le spese per i frontalini dei balconi sono sempre dei singoli proprietari, se non viene provata la loro funzione decorativa – ornamentale dell'immobile” (Cass. n. 1784/2007)
Risulta infine corretto che le spese accessorie all'esecuzione dei lavori deliberati siano ripartite proporzionalmente in ragione della quota attribuita a ciascun condomino chiamato a partecipare alla contribuzione delle spese qui analizzate

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