L'esperto rispondeCondominio

Calore, tabelle di riparto a maggioranza semplice

Paola Pontanari

La domanda

A proposito dei criteri di riparto dei costi di riscaldamento, il mio condominio ha provveduto, già nel 2012 (subito dopo l'emanazione della legge regionale lombarda), all'adeguamento dell'impianto nei termini previsti (sono intervenute poi tre proroghe con possibilità di esonero, a noi ormai precluso). Come condominio virtuoso che ha già provveduto in anticipo ad adeguarsi alla legge (suddivisione per più esercizi della parte involontaria con tabelle millesimali di proprietà), rientriamo nella condizione prevista di esonero dall'applicazione della norma Uni 10200, come modificata dal Dlgs 141/16? Se sì, con o senza necessità di relazione tecnica che accerti gli squilibri creatisi a parità non solo di metratura, ma proprio fra appartamenti identici (diversi solo per piano)? Con quale maggioranza andrebbero approvate le nuove eventuali tabelle di fabbisogno? E nel caso in cui non si raggiunga il numero necessario all'approvazione?

Nel mese di luglio 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 141/2016, che ha modificato e integrato il decreto legislativo 102/2014 (di recepimento della direttiva sull’efficienza energetica 27/2012/Ue). Con il Dlgs 141/2016 viene confermato che il riferimento principale per il criterio di riparto è la norma Uni 10200:2015, ma a specifiche condizioni. Infatti, è stata aggiunta la possibilità di adottare un criterio di riparto diverso e alternativo a quello della Uni 10200. Per accedere a questa alternativa, è richiesta la verifica della sussistenza di differenze del 50% di fabbisogno termico fra unità immobiliari (che dev'essere confermata da una relazione asseverata da un tecnico abilitato).Nello specifico, il Dlgs 141/2016 ha modificato l'articolo 9, comma 5, lettera d, del Dlgs 102/2014 in questo modo: «[omissis] ove la norma Uni 10200 non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomìni o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè il Dlgs 141/2016, Nde) si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese».I condòmini, pertanto, dopo l'entrata in vigore della nuova norma, potranno decidere se conservare il criterio di riparto conforme alla norma Uni 10200/2015, oppure - nel caso in cui vi siano differenze di fabbisogni superiori al 50% tra le unità immobiliari - disattendere la norma UNI 10200 e ripartire sulla base delle indicazioni del legislatore.Le “nuove eventuali tabelle di fabbisogno” dovranno essere deliberate con le maggioranze di cui all’articolo 1136, comma 2, del Codice civile, «con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio».Infine, ma non per importanza, nel caso in cui non si dovesse raggiungere il “numero per l’approvazione”, in quanto il condominio non intenda o non possa deliberare al riguardo, qualsiasi condomino potrà adire l’autorità giudiziaria, ex articolo 1105, comma 4, del Codice civile, al fine di ottenere, in maniera coattiva, l’adempimento degli obblighi di legge (considerate, appunto, l'obbligatorietà degli interventi e le sanzioni previste in caso di inottemperanza).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©