Amministratori e revoche per le violazioni
A norma dell’articolo 1130, n. 10, del Codice civile, il conto annuale della gestione dev'essere predisposto dall’amministratore, che a tal fine ha l’obbligo di convocare l’assemblea per l’approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. I condòmini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore, a norma dell’articolo 1129, undicesimo comma, del Codice civile.In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi al tribunale per la revoca giudiziale; e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato. A parte ciò, il lettore può chiedere, anche prima dell’assemblea annuale, che gli siano fornite spiegazioni in ordine alla gestione contabile.