Condominio

Libero accesso all’androne se lì sono i contatori di un immobile con ingresso diverso

di Valeria Sibilio

Nella varietà di problematiche che attraversano l'universo condominiale, talvolta anche quelle dal sapore più banale e di facile risoluzione, riescono ad assumere un aspetto distopico tanto da richiederne la soluzione per vie giudiziarie. La sentenza della Cassazione 23300 del 2017 ha esaminato un caso in cui un condòmino conveniva in giudizio, davanti al Tribunale, due proprie parenti, comproprietarie delle parti comuni dell'edificio, lamentando che, a seguito della modifica delle chiavi del portoncino di ingresso - su iniziativa delle convenute - gli era stato precluso l'accesso all'androne condominiale, ove erano collocati i contatori dell'acqua, nonché l'accesso al terrazzo dello stesso edificio, dove era installata la propria antenna televisiva. Il condòmino chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il proprio diritto ad accedere liberamente, nelle parti comuni di tale edificio.
Le convenute contestavano le domande, chiedendone il rigetto, rilevando che il condòmino non aveva alcun diritto sulle parti comuni dello stabile, essendo tale edificio di loro proprietà esclusiva. Il Tribunale rigettava le domande dell'attore, condannandolo al pagamento delle spese del giudizio. Ribaltando tale giudizio, la Corte d'Appello riteneva che l'androne e il terrazzo di copertura fossero beni condominiali ed essendo l'appartamento - di proprietà del condòmino ricorrente - una parte del fabbricato, egli non poteva essere escluso dal godimento dei beni condominiali. La Corte accoglieva, così, l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava il diritto del condòmino ad accedere all'androne ed al terrazzo di copertura dell'edificio oggetto del giudizio. Condannando, inoltre, le appellate al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
Successivamente, le suddette appellate, ricorrevano in Cassazione basando il loro ricorso sul fatto che la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che la presunzione di condominialità di cui all'art. 1117 cod. civ. può essere superata se la cosa, per obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una parte dell'immobile, venendo meno, in questi casi, il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria. Nel caso in esame, per le ricorrenti, le aree in questione avrebbero dovuto essere escluse dalla comunione.
La Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la Corte distrettuale, aveva accertato che i beni trattati erano destinati all'uso comune, specificando che neppure gli appellati (odierni ricorrenti) avevano contestato l'oggettiva destinazione all'uso comune dell'area dell'ingresso e del terrazzo. La Cassazione, inoltre, ha assorbito il secondo motivo di ricorso in quanto la Corte distrettuale aveva accertato la destinazione all'uso comune dell'area di ingresso o del terrazzo, oltre al fatto che l'unità di piano terra di proprietà del condòmino – e suoi attuali eredi - costituiva parte strutturale e funzionale integrante della palazzina condominiale cui ineriscono i diritti sulle parti comuni della palazzina stessa e tra le quali rientrano l'ingresso e la terrazza di copertura, oggettivamente destinati all'uso comune. Nell'androne condominiale, inoltre, si trovavano collocati i contatori dell'acqua e sul terrazzo dell'edificio, fino a due anni prima, vi era installata l'antenna televisiva, appartenente al condòmino. La Cassazione ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando le ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre alle spese generali pari al 15% del compenso ed accessori, ed all'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

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