Condominio

Il 9 ottobre ultimo giorno per la formazione annuale dell’amministratore

di Francesco Schena

Con l'entrata in vigore del D.M. 13 agosto 2014, n. 140, pubblicato sulla G.U. n. 222 del 24 settembre 2014, anche la categoria degli Amministratori di condominio ha trovato una sua regolamentazione in tema di formazione professionale, sia iniziale che di aggiornamento annuale.
Il 2° comma dell'articolo 5 del decreto prevede che gli obblighi formativi di aggiornamento, della durata di 15 ore, abbiano una cadenza annuale.
Il 5° comma stabilisce che sia il corso di formazione iniziale che quello di aggiornamento possano essere svolti anche in via telematica, salvo che per l'esame finale che deve svolgersi in presenza nella sede individuata dal responsabile scientifico.
Ogni anno, gli addetti ai lavori tornano ad interrogarsi sul calendario e sulle date da rispettare nel caso degli aggiornamenti e sulla loro validità temporale.
Il decreto è entrato in vigore il 9 ottobre 2014 e, considerando la cadenza annuale voluta dal legislatore senza alcuno specifico riferimento all'anno civile, deve concludersi che l'Amministratore di condominio professionista abbia avuto ed abbia oggi i seguenti obblighi:
•1° aggiornamento: da conseguire entro il 9 ottobre 2015 - primo anno solare di vigenza del decreto;
•2° aggiornamento: da conseguire dal 10 ottobre 2015 ed entro il 9 ottobre 2016 - secondo anno solare di vigenza del decreto;
•3° aggiornamento: da conseguire dal 10 ottobre 2016 ed entro il 9 ottobre 2017 - terzo anno solare di vigenza del decreto.
Il terzo corso di aggiornamento, dunque, avrà validità fino al 9 ottobre 2018, data entro cui sarà necessario conseguire il 4° aggiornamento annuale che, a sua volta, scadrà in data 9 ottobre 2019.
Coloro che avranno, invece, conseguito l'idoneità alla professione sostenendo la prova finale del corso di formazione iniziale di almeno 72 ore dal 09 ottobre 2016 ed entro il 9 ottobre 2017, saranno tenuti ad effettuare quello di aggiornamento di 15 ore entro il prossimo 9 ottobre 2018.
Ricordiamo come essere in regola con gli obblighi formativi per gli Amministratori significhi potersi legittimamente candidare all'acquisizione dei mandati. Infatti, a tale proposito, la sentenza del 24 marzo 2017 del Tribunale di Padova ha dichiarato nulla (e non annullabile) la nomina del professionista non in regola con il D.M. n. 140/2014.
L'articolo 5, comma 4, dello stesso decreto dispone che l'inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento e i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici siano comunicati al Ministero della Giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata all'indirizzo prot.dag@giustiziacert.it, corso che deve essere un unicum sotto la direzione del medesimo responsabile scientifico e sotto l'organizzazione del medesimo ente.

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