L'esperto rispondeCondominio

La revoca giudiziaria in regime di proroga senza maggioranza

di Raffaele Cusmai

La domanda

In assemblea non si è raggiunto il quorum del 50 % per la riconferma dell'amministratore. Si ritiene che rimanga in prorogatio fino al 31 Dicembre 2017. Chi deve convocare ed entro quale termine deve essere convocata l'assemblea per la nuova nomina o riconferma ? Posso già chiedere al Tribunale la nomina di un amministratore ? Oppure devo ricorrere al Tribunale solo se non vi sarà l'assemblea a gennaio o se a gennaio nuovamente non si raggiungerà il quorum del 50 % ?

In via preliminare occorre evidenziare che stando al disposto dell'art. 66, comma 1 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, qualora non vi provveda l'amministratore la richiesta di convocazione dell'assemblea è concessa ad almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi dieci giorni dalla richiesta i richiedenti possono convocare direttamente l'assemblea.
Essendo l'amministratore presente, anche se in prorogatio sino a dicembre, non si ritiene applicabile l'eccezione a quanto premesso in base alla quale l'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata su iniziativa di ciascun condomino, quando manchi l'amministratore
Quando i condòmini non sono più di 8 (articolo 66, comma 2 delle disposizioni), l'assemblea può essere convocata da ciascuno di essi.
Ciò premesso occorre inoltre osservare che l'amministratore dura in carica per un anno e alla scadenza l'incarico “si intende rinnovato per eguale durata” (art. 1129 c.c.). Pertanto, sopravvenuta la scadenza del termine (rinnovo automatico compreso) si prospettano due strade: conferma dell'amministratore uscente o nomina di un nuovo amministratore.
Da quanto dedotto sembra che la conferma non sia stata approvata e occorre pertanto nominare un nuovo amministratore. In caso di nuova nomina (o revoca) dell'amministratore è necessaria la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 4 c.c. civ., vale a dire le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. (ex multis Cass. n. 4269 del 1994). Secondo un recente filone interpretativo (Tribunale di Palermo 23/29 gennaio 2015), nel caso di conferma dell'amministratore di condominio, “la normativa di riferimento è rinvenibile, quanto alla regolarità della costituzione e della votazione, nel combinato disposto degli articoli 1135 e 1136 del codice civile, e, per quanto riguarda l'individuazione quantitativa dei quorum deliberativi, nel comma 3 del citato articolo 1136” e quindi con quorum costitutivo di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio e quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
In ogni caso, senza particolari oneri o presupposti, nell'ipotesi in cui l'assemblea non riesca a nominare o a confermare il nuovo amministratore, l'art. 1129 c.c. consente a ogni singolo condomino il ricorso all'Autorità Giudiziaria. Quanto alle modalità e ai termini occorre avere riguardo all'art. 59 delle disp. att. c.c.. In base al disposto normativo appena citato “la domanda per la nomina dell'amministratore […], si propone con ricorso al presidente del tribunale […] del luogo in cui si trovano gli immobili o si trova la parte più rilevante di essi. Il presidente del tribunale provvede con decreto contro il quale è possibile proporre reclamo al presidente della corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione”.

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