Le prove per l’usucapione del posto auto
A nostro giudizio, a norma dell'articolo 1158 del Codice civile, è possibile l’usucapione del posto auto (rimasto invenduto), che allo stato - nella competente Conservatoria dei registri immobiliari - risulta in proprietà esclusiva del costruttore/venditore dello stabile. È necessario, però, che il condomino che chiede l’usucapione provi:- il decorso del termine ventennale;- il possesso esclusivo e ininterrotto per un periodo almeno ventennale;- il possesso pacifico e pubblico;- la corrispondenza del possesso esercitato a un diritto di proprietà (articolo 1140 del Codice civile), per esempio tramite il pagamento delle relative spese condominiali, opere di manutenzione straordinaria, eccetera.Per l’usucapione (o più correttamente, per poter disporre a tutti gli effetti del diritto di proprietà usucapito e per l’opponibilità a terzi), è tuttavia necessaria una sentenza dichiarativa e la trascrizione della sentenza nella competente Conservatoria dei registri immobiliari. Il lettore deve, pertanto, agire giudizialmente nei confronti del proprietario del posto auto che intende usucapire.