Ascensore, il preventivo può essere chiesto da qualunque condòmino
Costituisce libera facoltà del condomino richiedere, a titolo personae e a proprie spese, un preventivo per il montaggio degli ascensori salva la necessità di organizzarsi per i condomini per l'eventualità di accessi della ditta per sopralluoghi o verifiche ulteriori. Ciononostante, dovendosi procedere a un'innovazione (art. 1120), nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza richiesta dall'art. 1136, comma 5 (numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio) non è possibile procedere all'installazione dell'ascensore.
Quanto premesso vale, a meno che l'interessato non versi nelle condizioni di disabilità previste dalla legge. in caso di rifiuto del condominio di adottare la relativa deliberazione, il singolo condomino che si trovi nelle condizioni di disabilità previste dalla legge ha diritto ad installare a proprie spese l'ascensore.