Condominio

Omessa convocazione, chi può impugnare la delibera

di Paolo Accoti

È annullabile la delibera per omessa convocazione, ma solo se a ricorrere sono i dissenzienti o gli assenti non convocati. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 15550/2017.
Il legislatore del 2012, con la legge di riforma del condominio (L. 212/2012), ha recepito i principi giurisprudenziali sul punto e, in particolare, quelli espressi dalle sezioni unite (Cass. n. 4806/2005) in materia di nullità e annullabilità delle delibere condominiali e, con la formulazione dell'art. 66 disp. att. Cc, ha statuito la mera annullabilità della delibera condominiale in caso di omessa convocazione di uno o più condòmini.
Tuttavia, a differenza della precedente formulazione, nella quale peraltro il caso non era stato neppure contemplato, ha previsto che l'eccezione di annullabilità della delibera in siffatti casi è confutabile unicamente su istanza dei condòmini dissenzienti ovvero degli assenti siccome non convocati (art. 66, 3° comma, disp. att. Cc.: «In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati»).
In altri termini, solo gli assenti perché non convocati o quelli che dissentono dalla deliberazione, possono - nei trenta giorni dalla comunicazione agli assenti o dalla data della delibera per i presenti dissenzienti - impugnare ai sensi dell'art. 1137 Cc la delibera “incriminata”.
Ciò perché l'interesse del condomino non deve essere finalizzato ad una generica esigenza di salvaguardia delle forme ma, piuttosto, all'eliminazione di una concreta violazione dei diritti e degli obblighi disattesi dalla deliberazione assunta.
Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione, II Sezione Civile, con l'ordinanza n. 15550, pubblicata in data 22 giugno 2017.
La stessa, nel rigettare il ricorso del condomino che, nonostante la sua rituale convocazione all'assemblea condominiale, lamentava l'omessa convocazione di altri partecipanti al condominio, premette come «è noto come l'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., a seguito della riformulazione operatane dalla legge n. 220/2012 (nella specie, non applicabile ratione temporis) precisa che, in caso di avviso omesso, tardivo o incompleto degli aventi diritto, la deliberazione adottata è annullabile, ma su istanza (soltanto) dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. La Riforma del 2012 ha così tratto le necessarie conseguenze sotto il profilo processuale dalla sistemazione della fattispecie dell'omessa convocazione nell'ambito dei rimedi sostanziali operata da Cass. Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005».
Spiegata la genesi della formulazione del nuovo art. 66 disp. att. Cc, acclarata la mera annullabilità della delibera inficiata dal vizio di omessa convocazione, precisa come <<è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso>>.
Conseguentemente, enuncia le ragioni giurisprudenziali che hanno portato al rimedio meno afflittivo, quello dell'annullabilità, per le delibere affette da omessa convocazione, precisando che «l'interesse del condomino che faccia valere un vizio di annullabilità, e non di nullità, di una deliberazione dell'assemblea, non può, infatti, ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti: la delibera assembleare è annullabile sulla base del giudizio riservato al soggetto privato portatore di quella particolare esigenza di funzionalità dell'atto collegiale tutelata con la predisposta invalidità, esigenza che si muove al di fuori del complessivo rapporto atto-ordinamento».
Tanto in perfetta conformità con la giurisprudenza formatasi nel periodo post riforma, atteso che «il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione evolutiva fondata sull'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., modificato dall'art. 20 della legge 11 dicembre 2012, n. 220>> (Cass. Sez. 2, 23/11/2016, n. 23903; Cass. Sez. 2, 18/04/2014, n. 9082; Cass. Sez. 2, 13/05/2014, n. 10338)».
Il ricorso, pertanto, è stato rigettato e il condomino condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità.

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