Condominio

Il sottotetto è comune quando ospita gli impianti condominiali

di Valeria Sibilio

Può accadere che il desiderio di realizzare una maggiore armonia architettonica nel proprio appartamento si infranga contro le inflessibilità delle norme giuridiche che, talvolta, colgono impreparati, anche per superficialità, chi ci si avventura. È accaduto ad una signora desiderosa di un elemento di stile e bellezza come una scala interna all'appartamento, di cui è proprietaria, sito all'ultimo piano di un condominio. Per realizzare ciò, ha occupato una parte del sottotetto del fabbricato e, praticando un'apertura nella soletta, lo ha posto in collegamento col proprio appartamento attraverso, appunto, una scala interna. Operazione per la quale il condominio ha presentato ricorso presso la Corte d'Appello di Milano, la quale, accogliendolo, ha dichiarato la natura condominiale del sottotetto e l'illegittimità delle opere compiute dalla signora, condannando quest'ultima alla rimozione di tali opere, al ripristino della condizione originaria e al risarcimento del danno, quantificato in4mila euro.
La Cassazione (sentenza 11184/2017), alla quale la signora ha presentato ricorso, non si è discostata da tale sentenza, motivando, anch'essa, le ragioni per la quale il condominio ha diritto di rivendicare la natura del sottotetto. Natura che, in tema di condominio, si ritiene comune quando, per caratteristiche funzionali e strutturali, lo stesso è destinato all'esercizio di un servizio di interesse comune.
Nel caso in questione, il sottotetto è costituito da un unico spazio comune nel quale sono collocate le tubazioni e parti dell'impianto di riscaldamento condominiale, l'antenna centralizzata della Tv oltre al vano tecnico dell'ascensore. Viceversa, quando tale sottotetto assolva a funzioni di isolare e proteggere dal caldo, freddo ed umidità l'appartamento sito all'ultimo piano e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da non poter essere utilizzato come vano autonomo, va considerato di pertinenza di tale appartamento.
I giudici hanno sottolineato che, dall'atto di acquisto, pur non risultando che il sottotetto sia di proprietà comune dei condomini, non risulta sia stato trasferito in proprietà della signora. Inoltre, l'occupazione illegittima di uno spazio comune, da parte di un condomino, può compromettere le facoltà dominicali del condominio, con conseguente pregresso del godimento del bene. Pertanto, la Corte, con sentenza 11184-17, ha rigettato il ricorso della signora, condannandola al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidari ed agli accessori di legge.

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