Condominio

Accensione del riscaldamento nei periodi extra, ecco le regole

di Saverio Fossati

Il maltempo improvviso ha spinto ad autorizzare la riaccensione degli impianti di riscaldamento in alcune città. In particolare, va ricordata una nota del Comune di Milano del 2013 che dice: «Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 stabilisce che gli impianti possano essere attivati per 14 ore al giorno dal 15 ottobre al 15 aprile. Nei mesi restanti, senza alcun bisogno di deroga da parte del Comune, il responsabile degli impianti di ogni stabile in città può deciderne l'accensione, in caso di particolari condizioni climatiche, per un tempo massimo di 7 ore giornaliere», precisando anche che l’ordinanza del sindaco «serve esclusivamente per estendere, in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse, il periodo di accensione a pieno regime (14 ore)».
La questione, precisa Laurent Socal, presidente di Anta (termotecnici e aerotecnici), è che «Al di fuori dei periodi climatici indicati i tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime. Per quanto riguarda periodi e durata giornaliera di accensione, il DPR 412/93 ed il DPR 74/2013 sono identici. Anche nel DPR 74/2013 l'articolo 4 (periodi di accensione di legge) va letto congiuntamente con l'art. 5 (facoltà del Sindaco di modificarle)». E Carlo Parodi puntualiza: «Il DPR 412/93 è stato poi sostituito dal DPR 74/13 con contenuto analogo per i periodi di accensione, senza delibera comunale, in qualsiasi città»

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