Condominio

Danni, risponde la compagnia telefonica anche in caso di appalto

di Cesare Trapuzzano

Lavori di adeguamento dell’impianto telefonico centrale: dei danni ai beni condominiali risponde la compagnia telefonica e non l’impresa appaltatrice.

Con la sentenza n. 9197 del 10 aprile 2017, la seconda Sezione della Corte di cassazione civile (estensore Antonio Scarpa) ha stabilito il principio secondo cui dei danni provati ai beni condominiali in occasione dei lavori di adeguamento dell’impianto telefonico risponde la compagnia telefonica che ha disposto l’esecuzione di tali lavori, nonostante quest’ultima abbia incaricato una ditta appaltatrice di provvedere alla riparazione, di fatto non avvenuta.

Infatti, chi accede all’altrui proprietà per lo svolgimento di opere necessarie alla manutenzione di propri beni ha l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi a opera finita, eliminando ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’intervento, senza che su tale obbligo di ripristino possa spiegare influenza l’eventuale inadempimento dell’appaltatore incaricato dell’esecuzione dei necessari lavori.

In questo caso, sia in primo grado sia in appello, era accolta la domanda di risarcimento danni proposta dal condominio attore in ordine al ripristino degli intonaci e della tinteggiatura dell’edificio condominiale a seguito dei lavori di centralizzazione degli impianti telefonici. La Corte di legittimità ha evidenziato che la compagnia telefonica aveva assunto verso il condominio l’impegno contrattuale di ripristinare lo stato dei luoghi, sicché ha confermato che essa risponde della mancata esecuzione dei lavori e dei nocumenti procurati ai beni condominiali, non potendo ritenersi esonerata da responsabilità alla stregua dell’affidamento dei lavori di ripristino ad una ditta terza, che in concreto non aveva provveduto a realizzarli.

E ciò perché sussiste piena autonomia del rapporto tra committente e appaltatore in ordine alla realizzazione di tali lavori, rapporto al quale il condominio è estraneo, con la conseguenza che il condominio stesso non è legittimato ad agire direttamente verso l’appaltatore per rivendicare il risarcimento dei danni.

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