L'esperto rispondeCondominio

La convocazione dell’assemblea con un condòmino irreperibile

di Raffaele Cusmai

La domanda

Sono un amministratore condominiale e devo convocare l'assemblea ordinaria. Una proprietaria (con cittadinanza russa) di un'unità immobiliare condominiale, che lavora come badante in Italia in luoghi diversi e per periodi sempre diversi e saltuari, si rende irreperibile: non ha la residenza italiana, non vuole rilasciarmi un suo recapito postale italiano, ne russo, non possiede indirizzo e-mail, ne tantomeno PEC. E' impossibile ogni volta cercare di rintracciarla per spedirle almeno le convocazioni delle assemblee e i relativi verbali. Per fare in modo che l'assemblea sia regolarmente convocata a norma di legge e che il successivo verbale sia regolarmente inviato (per far decorrere i 30 giorni per le impugnazioni) cosa devo fare?


E' pacifico in giurisprudenza che l'amministratore, per una corretta convocazione dell'assemblea, o per individuare il moroso al quale indirizzare il decreto ingiuntivo, debba accertare attraverso pubblici registri chi sia il proprietario (Cassazione, sent. dalla 5035/2002 alla 8824/2015). Il condomino ha infatti l'obbligo di comunicare all'amministratore i dati utili alla gestione del condominio e questi deve trattarli per i soli scopi collegati all'adempimento del proprio incarico (senza chiedere il consenso al condomino). La Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 (c.d. legge sulla privacy) non pone ostacoli all'applicazione delle norme sul condominio. Del resto, l'atto di compravendita è pubblico ai sensi dell'articolo 743 c.p.c. potendo essere consultato da chiunque ne faccia richiesta, compreso l'amministratore.
Si aggiunga, ai fini della corretta convocazione dell'assemblea, che per il relativo avviso non è previsto alcun obbligo di forma per l'invito a partecipare tanto che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, la comunicazione può essere fatta anche oralmente (principio di libertà delle forme) laddove non sia diversamente prescritto dalla legge o dalle parti (Cass. 875/1999; Cass. 2450/1994); ovvero, in materia di condominio, se il principio di libertà delle forme non sia derogato dal regolamento che imponga particolari modalità di notifica, in mancanza delle quali l'assemblea non può essere ritenuta regolarmente costituita (Cass. 1515/1988).

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