Condominio

Prevenzione incendi, adempimenti e responsabilità in condominio

di Antonio De Marco

La competenza istituzionale, in materia di prevenzione e sicurezza antincendio, è del Ministero dell'Interno che, tramite il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, emana le regole tecniche riportanti le misure di prevenzione e protezione contro gli incendi che devono essere rispettate nelle attività a rischio d'incendio. Le procedure riferite alla verifica delle condizioni di sicurezza sono riportate nel D.P.R. 151/2011, nel D.M. 07.08.2012 e nel D.Lvo 139/2006.
Le attività < condominiali > soggette a visite e controlli di prevenzione incendi
L'Allegato I del D.P.R. 151/2001 riporta l'elenco delle ottanta attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. In ambito condominiale, tipicamente, si possono riscontrare le seguenti “attività”:
- Edifici destinati a uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m individuata al n. 77
-Autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 individuata al n. 75
-Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW individuata al n. 74.
Si deve segnalare che è soggetta ai controlli di prevenzione incendi, anche l'attività individuata al n. 73, riferita a edifici e/o complessi edilizi ad uso terziario o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2
In base alle caratteristiche ( dimensioni, potenze in gioco, ecc…) ciascuna delle attività può essere di categoria A, B, C : per le attività di categoria A non è necessaria la preventiva approvazione del progetto, mentre per le attività B e C è necessaria la preventiva approvazione di progetto da parte del Comando VV.F.
In ogni caso, l'iter si deve completare con la S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività, da inoltrare presso il Comando VV.F. ( o S.U.A.P. Sportello Unico per le Attività Produttive ), a cui si devono allegare certificazioni e dichiarazioni ( su appositi modelli predisposti dai VV.F. ), atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi.
Gli impianti antincendio e le relative norme
Gli impianti di cui trattasi, costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze degli incendi, a mezzo di rivelazione, segnalazione –allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore. Tali impianti devono essere quindi progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte, secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante di prodotti e sistemi.
I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio d'incendio e della progettazione.
I responsabili delle attività in cui sono installati gli impianti, hanno l'obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l'individuazione dei parametri e delle caratteristiche.
La regola dell'arte, rappresenta lo stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico delle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione della regola dell'arte è riconosciuta alle norme emanate da enti di normazione nazionali ( UNI – CEI ), europei ( CEN – CENELEC ) o internazionali ( ISO –IEC ).
La documentazione di «attività»
Oltre al progetto - in edizione as built / come eseguito - ed alla specifica tecnica, costituita da una relazione che descrive le prestazioni dell'impianto, la documentazione deve comprendere dichiarazioni e/o certificazioni di conformità ed il manuale d'uso e di manutenzione dello stesso. Tale documentazione è tenuta, dal responsabile di attività, a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti. Il manuale d'uso e di manutenzione dell'impianto è composto di documentazione, redatta in lingua italiana, che comprende le istruzioni necessarie per la corretta gestione dell'impianto e per il mantenimento in efficienza dei suoi componenti. Le istruzioni sono predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto, anche sulla base dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati. Per gli impianti che ne sono privi, il manuale d'uso e manutenzione dell'impianto, deve essere redatto da un professionista antincendio.
L'esercizio e la manutenzione degli impianti
L'esercizio e la manutenzione degli impianti, deve essere svolta secondo la regola dell'arte e come previsto nelle norme tecniche pertinenti e nel manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.
La manutenzione sugli impianti e sui singoli componenti che li costituiscono, deve essere eseguita da personale esperto in materia, sulla base della regola dell'arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.
Gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività
I responsabili di attività hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dalle norme, nonché di assicurare un'adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
Il Registro dell'attività
I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione sui rischi di incendio, sulle misure di protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio, devono essere annotati , a cura del responsabile di attività, in un apposito registro. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini di controlli di competenza dei VV.F.

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