Condominio

SPORTELLO MEDIAZIONE - 15. Mediazione in condominio e rappresentanza dell'avvocato

di Federico Ciaccafava


Tizio, condomino del Condominio Alfa, intende impugnare una deliberazione adottata dall'assemblea dei condomini. Al fine di soddisfare la condizione di procedibilità della domanda, attraverso il proprio legale Caio, convoca innanzi all'organismo di mediazione X, Sempronio, quale amministratore e legale rappresentante del Condominio Alfa. Tuttavia, al primo incontro innanzi al mediatore, mentre per il Condominio Alfa si presenta regolarmente l'amministratore Sempronio, assistito dal difensore Mevio, per la parte istante compare soltanto l'avvocato Caio, il quale, munito di procura speciale, dichiara di agire in rappresentanza di Tizio. Tanto premesso, si chiede: deve o meno il mediatore dare avvio al procedimento?


Il quesito investe la delicata questione della rappresentanza delle parti nel procedimento di mediazione. Il D.lgs. n. 28/2010 recante, come è noto, la disciplina della "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", impone l'assistenza dell'avvocato nei procedimenti, come quello in esame, di mediazione obbligatoria (cfr., artt. 5, comma 1-bis ed 8). Ci si chiede pertanto se il legale, oltre ad una funzione di assistenza, imposta dal dettato normativo, sia legittimato a svolgere anche una funzione di rappresentanza della parte o se, al contrario, la partecipazione di quest'ultima nel procedimento debba ritenersi strettamente personale.
Sul tema della rappresentanza nel procedimento di mediazione si è espressa tanto la dottrina quanto la giurisprudenza. Senza entrare nel merito delle varie tesi sostenute dai diversi autori, ci limitiamo in questa sede ad esporre l'indirizzo costante nella giurisprudenza di merito pur dando atto che lo stesso non è certo immune da critiche o riserve di sorta. Ora secondo le corti di merito, finora investite dell'esegesi della disciplina relativa alla mediazione, in tanto il tentativo di mediazione può considerarsi "effettivo", e quindi suscettibile di soddisfare la condizione di procedibilità, in quanto le parti compaiano nel procedimento personalmente. In quest'ottica non vi è quindi spazio per alcuna forma di rappresentanza, né a favore del proprio avvocato né, secondo alcune pronunce, di altri soggetti (tra cui, ad esempio, altri partecipanti alla mediazione). Tale opzione ermeneutica è in estrema sintesi fondata su un duplice ordine di argomenti: da un lato, la natura "personalissima" delle attività da compiersi nel procedimento di mediazione; dall'altro, il dato testuale, in quanto la previsione normativa di una obbligatoria assistenza degli avvocati implica di per sé la presenza degli assistiti (cfr., Trib. Bologna, Ord., 5/6/2014; Trib. Milano, Ord., 7/5/2015; Trib. Pavia, Ord., 14/9/2015; Trib. Pavia, Ord., 6/1/2016; Trib. Firenze Ord., 16/2/2016; G.d.P. Nocera Inferiore, Sent.,17/3/2016; Trib. Como, Ord., 23/3/2016; Trib. Modena, Ord., 2/5/2016; Trib. Roma, Sent., 14/07/2016, n. 14194; Trib. Pavia, Ord. 26/9/2016). Come osservato, infatti, l'istituto della mediazione, mirando a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto, comporta necessariamente che sia possibile un'interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore: con la conseguenza che il tentativo può considerarsi ritualmente esperito soltanto in caso di presenza della parte, assistita dal difensore.
In particolare, in alcune pronunce di merito si è espressamente affermato che il tentativo di conciliazione non può ritenersi ritualmente esperito ove il legale della parte si presenti all'incontro innanzi al mediatore munito di procura speciale per la partecipazione al procedimento. Infatti, come precisato, nella procedura di mediazione la funzione del legale, come definita in via interpretativa dall'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010, è di mera assistenza alla parte comparsa e non già, per la formulazione normativa utilizzata e per il migliore e più efficace funzionamento dell'istituto, di rappresentanza della parte assente.
Tornando al caso esposto, il mediatore non potrà dare avvio al procedimento, ma dovrà rinviarne l'inizio ad un successivo incontro sollecitando, anche informalmente, il difensore Caio a stimolare la comparizione del condomino Tizio. Come osservato, infatti, il mediatore, quale soggetto istituzionalmente preposto ad esercitare funzioni di verifica e di garanzia della puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della procedura, deve adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti. Nel caso in cui il rifiuto di comparizione personale della parte assente persista già in sede di primo incontro o in quello successivo, il mediatore darà atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato, diverso dal difensore, per il caso di assoluto impedimento a comparire. In tali ipotesi, resta inteso che la domanda giudiziale introdotta da parte istante, a seguito della definizione con esito negativo del procedimento di mediazione, resta esposta al rischio di essere dichiarata improcedibile dal giudice adito, per mancata osservanza delle disposizioni normative che impongono il previo corretto esperimento del procedimento di mediazione.

Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1387
Disp. att. cod. civ. 71-quater
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 8

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