Supercondominio, i limiti per i rappresentanti
L’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, così come modificato dalla legge di riforma del condominio (n. 220/2012), prevede, nel caso di supercondominio con più di 60 partecipanti, che venga eletto un rappresentante per ciascun condominio, e che questi presenzi all’assemblea del supercondominio in merito alla delibera su gestione ordinaria e nomina dell’amministratore del supercondominio stesso. Non viene disciplinata l’ipotesi che i rappresentanti intervengano nel corso dell’esercizio a supporto delle decisioni dell’amministratore del supercondominio. Non si ritiene, pertanto, che abbiano questo ulteriore potere, ma solo quello di rappresentare gli altri condòmini nelle assemblee per le delibere citate.