Condominio

Il direttore lavori risponde in solido con l’impresa per i «gravi difetti» delle opere

di Donato Palombella

In caso di cattiva esecuzione di lavori condominiali, l'impresa esecutrice e il direttore dei lavori rispondono in solido dei danni arrecati al condomìnio anche se l'obbligo di risarcire il danno trae origine da un diverso rapporto contrattuale. E' sufficiente, infatti, che impresa e professionista abbiano concorso a produrre il danno. La seconda sezione civile della Cassazione, con la sentenza del 21 settembre 2016, n. 18521, torna su un problema che toglie il sonno a molti professionisti rappresentando un vero e proprio nervo scoperto: la responsabilità del direttore lavori.
Il risarcimento del danno
In condominio le liti sono spesso furibonde, anche per futili motivi, ma tutti si trovano d'accordo quando si tratta di agire, a torto o a ragione, per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Questa volta a cadere sotto la scure dell'assemblea è il contratto con cui il condomìnio ha affidato ad una ditta l'esecuzione delle opere di manutenzione del tetto e della facciata condominiale, nonché, parallelamente, l'incarico di direzione lavori affidato ad un ingegnere. Il condomìnio contesta la presenza di gravi vizi e difetti ex art. 1669 c.c., si arma di carta bollata e trascina in giudizio sia l'appaltatore che il direttore di lavori, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subiti.
I problemi sul piatto
Il progettista inizia a porre una serie di ostacoli. I danni lamentati dal condomìnio sarebbero stati provati attraverso un accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) a cui non aveva partecipato. I danni lamentati da alcuni condomini, poi, non sarebbero imputabili ai lavori condominiali, bensì a “lavori privati” ovvero ad opere realizzate dai singoli condòmini. In ogni caso, il professionista chiede che venga accertata la ripartizione delle responsabilità con l'impresa appaltatrice.
Il parere dei giudici di merito
Il giudizio di merito si svolge pressoché a senso unico. A seguito dell'espletata consulenza tecnica, viene riconosciuta la presenza dei contestati vizi e difetti ex art. 1669 c.c. Di conseguenza, il Tribunale accoglie la domanda del condomìnio, condannando ditta e professionista, in solido tra loro, al risarcimento dei danni. La Corte d'Appello corregge il tiro e provvede a ripartire le responsabilità, ed il correlato obbligo risarcitorio, ponendo a carico della ditta esecutrice il 70% ed a carico del professionista il restante 30%
Il valore della notifica dell'A.T.P.
Il professionista cerca di trincerarsi dietro la violazione del diritto di difesa; sostiene, in proposito, di non essere stato messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa in quanto non aveva partecipato all'accertamento tecnico preventivo posto a fondamento della domanda risarcitoria. Secondo il tecnico, il condomìnio avrebbe provveduto alla notifica del ricorso, ma solo “per conoscenza”, senza addebitargli alcuna forma di responsabilità.
La Cassazione evidenzia, in proposito, che la notifica del ricorso per accertamento tecnico è sufficiente ad instaurare il contraddittorio nei confronti del progettista il quale, poi, è libero di decidere se partecipare o meno alle operazioni peritali. Irrilevante che, nel corso dell'accertamento tecnico, non fossero prospettate azioni dirette contro il progettista. L'accertamento tecnico preventivo ha mera natura cautelare e mira a tutelare il diritto alla prova (Cass. Sez.1, 28/05/1996, n. 4940). Nel caso in esame il condominio committente, volendo far accertare l'esistenza di gravi difetti relativi all'opera appaltata, consentendo la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti potenzialmente interessati, al di là della formale prospettazione di un'azione nei confronti della sola impresa appaltatrice.
L'obbligazione è solidale?
Il progettista solleva un altro problema: l'obbligo di risarcire i danni sorge solidalmente a carico della ditta esecutrice delle opere e del direttore lavori o ciascuno risponde relativamente alla propria “quota parte” di responsabilità? La soluzione offerta dal tecnico escluderebbe la solidarietà in quanto le rispettive responsabilità troverebbero il proprio fondamento su titoli contrattuali diversi. La responsabilità della ditta troverebbe la propria fonte nel contratto di appalto mentre il professionista sarebbe responsabile in relazione all'incarico conferitogli dal condominio.
Il parere della Cassazione
Dopo aver ritenuto che la condotta del professionista fosse stata caratterizzata da negligenza, la Cassazione ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (Cass. Sez. II, 14/10/2004 n. 20294). Di conseguenza ditta esecutrice delle opere e direttore dei lavori sono stati riconosciuti solidamente responsabili dei danni lamentati dal condominio.

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