Condominio

Le attribuzioni dell’amministratore - 7. L’assemblea e i compensi extra

di Rosario Dolce

L'amministratore è in un certo qual modo l'organo esecutivo dell'assemblea dei condòmini. L'articolo 1130 nr 1 codice civile, precisa, infatti, che questi è tenuto a dare esecuzione alle delibere assembleari.
A ttività non istituzionali e residuali
Si tratta di una attribuzione riconosciuta in capo all'amministratore in via residuale o suppletiva rispetto quelle segnate dagli articoli 1130, 1130 bis e 1131 codice civile e/o dal regolamento condominiale, nel senso che il contenuto di tale incombente potrà essere riempito, di volta in volta, a seconda di quanto richiesto da parte dell'assise dei condòmini. Si potrà così chiedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'amministratore di svolgere le funzioni di raccordo con gli altri condomini del supercondominio, ovvero di procedere alle letture dei contatori a discarica ubicati nelle unità immobiliari e di predisporre successivamente la contabilità del caso, e cosi via.
Il compenso extra
Lo svolgimento di ulteriori compiti rispetto quelli previsti dal “mandato” non importa necessariamente il riconoscimento di un supplemento economico (rispetto al compenso amministrativo - magari pure adeguato al valore -). In mancanza di una delibera assembleare che stabilisca direttamente o per relationem al contratto, un compenso straordinario a favore dell'amministratore per lavori specifici, la giurisprudenza ritiene che non si possa riconoscere tale diritto al predetto mandante, neppure sulla base della presunzione di onerosità del mandato ex articolo 1709 codice civile (tra le tante, Tribunale di Genova 29 maggio 2011).
L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve, infatti, specificare analiticamente, a pena di nullità, della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta (articolo 1129, terzultimo comma, codice civile).
Omnia comprensività. Si discorre, nel qual caso, del principio dell'omnia comprensività del compenso, ragione per cui, laddove non sia esplicitato nella delibera - che delega all'amministratore lo svolgimento di un'ulteriore attribuzione di sorta - il conferimento di uno specifico emolumento economico per il relativo svolgimento, lo stesso amministratore, più che teoricamente, non sarà in grado di poter accampare alcun diritto alla remunerazione, per l'attività, eventualmente, svolta.
Sussistono, tuttavia, pronunce giurisprudenziali le quali - diversamente dall'orientamento appena accennato (anteriforma) - precisano che le attività che esulano dai compiti istituzionali dell'amministratore, ove non espressamente contemplate dagli articoli 1130 e 1131 codice civile, non rientrano nell'ambito dell'ambito di quelle da annoverare all'interno del compenso ordinario (tra le tante, Tribunale di Bari 1 ottobre 2007; che, nella fattispecie, discorreva di compenso ulteriore per attività legale alla presenza dell'amministratore in sede assembleare).
Potere di convocazione dell’assemblea
L'assemblea deve essere convocata annualmente per assumere le deliberazioni di cui all'articolo 1135 codice civile. Il potere di convocazione dell'adunanza dei condòmini è posto in capo all'amministratore, ciò vuol dire che solo quest'ultimo è in grado di provvedere a tanto. Inoltre, è data facoltà all'amministratore di convocare, in via straordinaria, l'assemblea quando lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesto da almeno due condòmini che rappresentano un sesto del valore dell'edificio. Ove, in quest'ultimo caso, non dovesse provvedere, i predetti compartecipi potranno provvedere in sua sostituzione.
Va, infine, ricordato che la perdita dei requisiti di onorabilità in capo all'ammmmcomportando la cessazione automatica dall'incarico, consente a ciascun condòmino di convocare, senza formalità (si badi!), l'assemblea, limitatamente per la nomina di un sostituto (articolo 71 bis, comma IV, codice civile)

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