Condominio

La sopraelevazione in terrazzo è vietata se lede l’«aspetto architettonico»

di Rosario Dolce

La realizzazione di una sopraelevazione in terrazzo non è libera, ma è assoggettata ai limiti imposti dalle nozioni giuridiche di “decoro” e “aspetto” architettonico.
Per “decoro architettonico”, in particolare, intendiamo l'insieme delle linee e degli ornamenti che contraddistinguono l'estetica di un fabbricato condominiale e ne caratterizzano la nota dominante, imprimendone una specifica fisionomia e identità, visibile ed apprezzabile verso l'esterno. Il codice civile ne tratta il rilievo al comma 4 dell'articolo 1120 e al comma 5 dell'articolo 1117 codice civile, in tema di “innovazioni vietata” e di “mutamenti delle destinazioni d'uso”. Il concetto di “decoro architettonico” trova, invece, menzione nell'articolo 1127, comma 3, codice civile e viene definito come la caratteristica principale presente nello stile architettonico dell'edificio condominiale, percepibile con immediatezza dall'osservatore stesso (tra le tante, Cassazione civile 851/2007).
Mentre il decoro architettonico del fabbricato, in quanto qualità positiva dell'edificio, non ammetta alcuna violazione di sorta, neanche una semplice modifica, poiché essa si porrebbe come una lesione del limite previsto dall'articolo 1120 codice civile (innovazione vietata); viceversa, il mutamento dell'aspetto architettonico, potrebbe, in date circostanze, non essere tale da provocare un degrado del decoro architettonico e quindi risulterebbe astrattamente ammissibile (Cfr, Rovelli e Caviglio, il Condominio negli edifici, 1978, 103).
Pertanto, avuto riguardo alle “sopraelevazioni”, cioè al diritto del proprietario, in ragione della posizione del piano del fabbricato, di realizzare nella superfice sovrastante una struttura esterna, i condòmini si possono opporre alla relativa realizzazione solo allorquando essa comporta l'adozione, nella parte sopraelevata, di uno stile diverso da quello della parte preesistente e, dunque, un conseguentemente mutamento peggiorativo dell'aspetto architettonico complessivo, percepibile da qualunque osservatore (Cassazione civile 1947/1989).
Tale assunto è stato ulteriormente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con sentenza pubblicata in data 25 agosto 2016 (n. 17350), la quale, richiamando la motivazione espressa dal giudice di merito di secondo grado, ha precisato che le nozioni di decoro e aspetto architettonico vivono in un rapporto di stretta complementarietà, tale da escludere uno iato netto tra le due, le quali appaiono anzi l'un l'altra imprescindibili, risolvendosi la valutazione di continuità stilistica in una verifica del rispetto delle direttive architettoniche impresse dal progettista.
Sulla scorta di tale premessa, è stata ritenuta lesiva dell'aspetto architettonico di un fabbricato – anche in funzione della violazione di una preesistente previsione regolamentare -, la sopraelevazione realizzata dal proprietario dell'ultimo piano, la quale consisteva nella realizzazione di una tettoia di notevoli dimensioni, debordante dalle linee della facciata, con copertura in “coppi” e pannelli traslucidi blu/violetto posti a relativa chiusura.

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