Condominio

Incidente in ascensore, niente risarcimento se c’è «caso fortuito»

di Federico Ciaccafava

In caso di malfunzionamento dell'ascensore, nessun risarcimento al condomino disattento
Il Condominio non può ritenersi responsabile del danno subito da un condomino che, uscendo dall'ascensore dello stabile, sia caduto rovinosamente a terra a causa dell'arresto della cabina ad un dislivello più basso di circa venti centimetri rispetto al piano di uscita, ove si accerti che tale situazione di pericolo poteva comunque essere superata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato.
Questo il principio che può essere tratto da una pronuncia della Terza Sezione civile della Corte di cassazione depositata il 22 giugno scorso (Cass. civ. Sez. III, Sent. 22/06/2016, n. 12895, Pres. Chiarini, Rel. Carluccio, P.M. Servello). Nel caso di specie, la ricorrente aveva proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza con la quale la corte territoriale, in totale riforma della decisione del giudice di primo grado, aveva rigettato la sua domanda proposta nei confronti di un Condominio per ottenere il risarcimento del danno, ex art. 2051 cod. civ., subito in conseguenza di una rovinosa caduta, occorsale mentre usciva dall'ascensore, ed attribuita al malfunzionamento dello stesso, arrestatosi più in basso con un dislivello di circa venti centimetri rispetto al piano di uscita. I giudici di merito avevano ravvisato nella singolare fattispecie l'esimente del caso fortuito, consistente nel comportamento negligente della danneggiata, quale comportamento disattento idoneo ad interrompere il nesso di causa tra l'evento ed il danno.
La Cassazione, rigettando il ricorso, ha ritenuto di confermare la decisione impugnata, avendo i giudici di merito fatto corretta dei principi elaborati in seno alla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'art. 2051 cod. civ., norma che, come è noto, nel disciplinare la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, dispone testualmente che “..Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito..”. In conformità a quanto espresso in precedenti decisioni, la Suprema Corte ribadisce che, ai sensi del citato art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro ingrato il caso fortuito.
Nella specie, osserva la pronuncia, il dislivello di circa venti centimetri avrebbe potuto essere intrinsecamente pericoloso: tuttavia, le condizioni di illuminazione e la presenza della doppia porta, avrebbero reso superabile il pericolo – comunque ingeneratosi – se la ricorrente danneggiata avesse tenuto un comportamento ordinariamente cauto, come mette in evidenza, conclude la Cassazione, lo stesso giudice del merito nel valutare così interrotto il nesso causale tra cosa ed evento.
Cassazione civile, Sezione III, sentenza 22 giugno 2016, n. 12895
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2051
Riferimenti giurisprudenziali:
Cass. civ. Sez. III Sentenza 17/10/2013, n. 23584
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