Ritardo nella convocazione dell'assemblea ordinaria
Da L'Esperto Risponde
L'art. 1138, 4° comma, cod. civ. pone ben precisi limiti contenutistici al regolamento condominiale. Infatti, il predetto comma prevede che “le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137”. Si ricordi che l'art. 1129, 12° comma n. 1, cod. civ. stabilisce che “costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità, l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge”. Il successivo art. 1130, 1° comma n. 10, cod. civ. prevede che “l'amministratore deve redigere il rendiconto condominiale anche della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni”.
Pertanto, da quanto appena esposto e dal combinato disposto delle predette norme codicistiche emerge che il regolamento contrattuale, sulla base del disposto dell'art. 1138 cod. civ., non può derogare il contenuto della norma di cui all'art. 1129, 12° comma n. 1 – che a sua volta richiama l'art. 1130, 1° comma n. 10 – in merito alla convocazione dell'assemblea e alla redazione e relativa approvazione del rendiconto. Inoltre, il termine dei 180 giorni scade nel mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. Nel caso da Lei prospettato, l'assemblea doveva essere convocata – per la gestione dell'anno 2013 – entro e non oltre il mese di giugno 2014. La predetta inerzia costituisce “gravi irregolarità” ai sensi e per gli effetti dell'art. 1129, 12° comma, cod. civ. e, pertanto, legittima la revoca dell'amministratore in carica.