Ripristino di locale sottostante danneggiato da perdita
Da L'Esperto Risponde
Premesso che a norma dell'art. 1175 c.c. nelle obbligazioni – comprese quelle di risarcimento danni – “il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza” – riteniamo che nella specie, ad evitare arricchimenti senza causa (art. 2041 c.c.), il risarcimento debba tener conto dello stato di manutenzione del bagno e quindi dell'usura dovuta alla vetustà. In quest'ottica, il lettore è tenuto a rimborsare l'imbiancatura di tutto il locale, detraendo dal costo la parte relativa alla vetustà della precedente dipintura, stimata concordemente e forfettariamente o sulla base di una perizia.