Le norme del regolamento sono vincolanti per tutti
Salvo esame della fattispecie in concreto e delle norme, le sanzioni e le norme previste dal regolamento condominiale, approvate a maggioranza, sono vincolanti anche per i condomini che non abbiano partecipato all’assemblea e/o che non le abbiano approvate. In tema, il novellato articolo 70 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile, dispone che «per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a 200 euro e, in caso di recidiva, fino a 800 euro. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice». Si tenga anche presente che, a norma dell’articolo 1138, comma 3, del Codice civile, «il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107». È tuttavia opportuno evidenziare che – in disparte le sanzioni pecuniarie di cui si è detto – non è legittimo inserire in un regolamento condominiale assembleare «… sanzioni diverse da quelle pecuniarie, ovvero diversamente afflittive, ciò che sarebbe in contrasto con i principi generali dell’ordinamento che non consentono al privato – se non eccezionalmente – il diritto di autotutela» (Cassazione, 16 gennaio 2014, numero 820).