Condominio

La tabella «incompleta» dev'essere integrata

Cesarina Vittoria Vegni

Risposta
L'obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie alla conservazione e al godimento delle parti comuni dell'edificio, alla prestazione dei servizi nell'interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio (articolo 1123, comma 1, del Codice civile).Posto ciò, l’esenzione totale di uno o più condòmini dal pagamento di tutte le spese, salvo che non sia prevista in un regolamento condominiale di tipo contrattuale, o comunque sulla base dell’accordo fra tutti i condòmini, non è lecita. Il fatto che alcune unità immobiliari non siano inserite nella tabella millesimale, a meno che la cosa non sia stata stabilita in base a una convenzione fra tutti i partecipanti il condominio, rappresenta un errore che - ex articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile - può comportare il ricorso all’autorità giudiziaria per la sua modifica o integrazione, sempre che che l’assemblea non deliberi in tal senso con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del Codice civile («Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio»).

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