Condominio

Il quesito: detrazione fiscale solo per i condòmini adempienti

di Raffaele Cusmai

Domanda
Nel condominio sono stati effettuati, nel corso del 2015 , alcuni lavori di manutenzione straordinaria per i quali è prevista la detrazione fiscale del 50%. Alcuni condòmini hanno versato all’amministratore le spese relative, altri condòmini, invece, risultano morosi.
L’inadempienza di alcuni condòmini non ha consentito all'amministratore di saldare i lavori ed effettuare, in favore dell'impresa, i relativi bonifici. Entro il 29 febbraio l'amministratore comunicherà ai condòmini adempienti la cifra da riportare nella dichiarazione dei redditi. L’ importo detraibile sarà pari a quanto versato da ciascun condòmino nel 2015 o sarà proporzionalmente ridotto e commisurato ai bonifici effettuati?

Risposta
Qualora l'amministratore abbia pagato solo parzialmente quanto dovuto all'impresa che ha effettuato i lavori di manutenzione straordinaria a causa della morosità di alcuni condòmini, deve comunque rilasciare l'attestazione piena ai condòmini in regola con i pagamenti, in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà, in modo da poter permettere agli stessi di esercitare il diritto alla detrazione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L'amministratore non può infatti rilasciare ai condòmini in regola con i pagamenti un'attestazione di ripartizione delle spese inferiore sulla base delle circostanza che il condominio non ha pagato interamente le spese. Diversamente i condòmini che hanno effettuato regolarmente i pagamenti possono astrattamente esercitare un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore.
Detta conclusione risulta supportata dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate nn. 95/E/2000 e 122/E/1999, ove viene affermato che «la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore e nel limite delle rispettive quote dallo stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico». (cfr. Agenzia delle Entrate, circ. del 12/05/2000 n. 95 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale, punto 2.1.15).

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