Condominio

La servitù del «padre di famiglia» vale anche se costiutita prima della separazione della casa

di Angelo Busani

Per impedire la costituzione di una servitù per “destinazione del padre di famiglia” non occorre l'espressione di una volontà in tal senso (da parte del soggetto che dà corso alla suddivisione dei fondi) contestuale alla stipula dell'atto con il quale i fondi vengono separati, ma è atta a raggiungere lo scopo anche una volontà espressa antecedentemente. Inoltre, la servitù di passaggio per l'accesso a un dato fondo si costituisce, per destinazione del padre di famiglia, anche se il fondo cui essa dà accesso sia già dotato di altro ingresso, e ciò qualora la servitù in questione sia idonea a consentire una maggiore utilità al fondo dominante. Sono questi i principi di diritto espressi dalla Cassazione nella sentenza n. 24853 del 9 dicembre 2015.
Una servitù si costituisce dunque per “destinazione del padre di famiglia” (articolo 1062, comma 1, del codice civile) «quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù». La servitù si costituisce nel momento in cui i predetti fondi cessano di appartenere allo stesso proprietario; è però fatto salvo il caso in cui il proprietario abbia espresso una volontà difforme al venire in essere della servitù (articolo 1062, comma 1, del codice civile).
In altre parole: la servitù si costituisce per il solo fatto materiale della divisione dei fondi (a condizione che si tratti di una servitù “apparente”, e cioè che ve ne siano segni visibili), senza necessità di alcuna manifestazione di volontà; l'espressione di una volontà occorre invece per impedire il sorgere della servitù.
Ebbene, secondo la Cassazione, la manifestazione di questa volontà finalizzata a escludere il venire in essere della servitù per “destinazione del padre di famiglia” può essere tanto espressa quanto implicita; e, pure, può essere tanto coeva all'atto con cui i fondi vengono frazionati quanto anteriore a quel momento.
Circa poi il tema se possa configurarsi originata, per “destinazione del padre di famiglia”, una servitù di passaggio per permettere l'ingresso a un fabbricato il quale, a prescindere dalla servitù, già abbia un proprio ingresso, la Cassazione rammenta che uno degli elementi costitutivi della servitù è la utilità del fondo, nel senso che il peso sul fondo servente, rappresentato dalla servitù, deve essere imposto «per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario» (articolo 1027 del codice civile).
Il requisito della “utilità” per il fondo dominante, può consistere in qualunque vantaggio, anche non economico, che assicuri al fondo dominante una maggiore amenità, comodità o un migliore panorama o prospetto; inoltre, occorre che l'utilità abbia un fondamento obiettivo e “reale”, sia dal lato attivo che da quello passivo, nel senso che la servitù deve costituire un vantaggio diretto del fondo dominante come mezzo per la sua migliore utilizzazione (non potendo risolversi in un mero vantaggio soggettivo, e cioè relativo all'attività personale svolta dal proprietario del fondo dominante). Ne consegue pertanto che il fondo dominante può avere una utilitas, rispetto a una servitù di passaggio che si assuma venuta in essere per destinazione del padre di famiglia, anche quando il fondo dominante disponga pure di altri comodi accessi.

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