L'esperto rispondeCondominio

Bilancio 2013 con dati cumulati del 2014

di Paola Pontanari

La domanda

Può un amministratore di condominio presentare un rendiconto per l'anno 2013 e la situazione patrimoniale per lo stesso anno cumulando, altresì 11 mesi del 2014 senza portare, per quest'ultimo anno il rendiconto? A mio parere se non viene portato il rendiconto non può essere portata neppure la situazione patrimoniale anche perché deve essere data dimostrazione analitica delle spese e delle entrate.

Da L'Esperto Risponde

Uno tra i fondamentali compiti che la legge assegna all'amministratore di condominio è quello di redigere annualmente il rendiconto della gestione e di convocare l'assemblea per la relativa approvazione. E' un obbligo inderogabile che il novellato art. 1130, n.10, cod.civ. gli impone di adempiere entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (annuale, per l'appunto) e, comunque, il predetto obbligo può essere ravvisato come un atto dovuto secondo la regola per cui “il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”.

Rendendo il conto della gestione si giustifica l'impiego delle somme corrisposte dai condomini e si dimostrano gli esborsi effettivamente sostenuti o, comunque, di competenza della gestione stessa.

Al riguardo, sempre la legge n. 220/2012 di riforma della materia condominiale, ha aggiunto il nuovo articolo 1130-bis del Codice civile, rubricato “rendiconto condominiale”, secondo cui “il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti [omissis]”.

Dalla norma appena richiamata, si evince pacificamente che il rendiconto condominiale, riferito alla data di chiusura annuale dell'esercizio (così come previsto dal n. 10 dell'articolo 1130 del Codice civile) è composto da una serie di voci che devono essere espresse in modo da consentirne l'immediata verifica.

Per quel che riguarda la situazione patrimoniale, si precisa che quest'ultima rappresenta l'insieme delle voci attive (crediti) e passive (debiti) che si manifestano in un dato momento, normalmente coincidente con la chiusura annuale dell'esercizio condominiale.
Da quanto appena espresso e normativamente previsto, il rendiconto condominiale inerente alla relativa situazione patrimoniale del condominio deve essere redatto annualmente, alla fine di ogni esercizio condominiale e, conseguentemente, entro il termine di 180 giorni deve essere convocata l'assemblea dei condomini per la relativa approvazione.

Nel caso da Lei prospettato, l'amministratore di condominio non può “presentare un rendiconto per l'anno 2013 e la situazione patrimoniale per lo stesso anno cumulando, altresì 11 mesi del 2014 senza portare, per quest'ultimo anno il rendiconto” in quanto ciò potrebbe risultare contrario alle norme di legge appena richiamate e, comunque, ai principi da seguire nella redazione del rendiconto condominiale, che sono: 1) chiarezza nell'esposizione dei dati; 2) l'essere comprensibile anche a persone non dotate di particolari conoscenze di tecnica contabile; 3) l'essere analitico con possibilità di riscontro in ogni momento.

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