Condominio

Il quesito: il condòmino dissenziente non può «escludersi» dalla costituzione del condominio

di Pierantonio Lisi

Da L’Esperto Risponde

Desidero sapere se in un immobile di otto appartamenti e con quattro proprietari se un condòmino può opporsi alla costituzione del condominio dal momento che la legge non prevede la sua obbligatorietà. Se qualcuno vuole la sua costituzione, la cui obbligatorietà non è prevista dalla nuova legge sul condominio, può un singolo condomino opporsi ed eventualmente escludersi dal condominio.Se la legge non prevede la costituzione del condominio per mancanza requisiti minimi, un condomino dissenziente può essere obbligato a partecipare ad una cosa non obbligatoria per legge.


Risposta
Per giurisprudenza più che consolidata, la disciplina del condominio è applicabile anche se le unità immobiliari che presentano parti comuni sono soltanto due. Se i condomini sono più di otto, poi, ciascuno può pretendere la nomina di un amministratore e, ove l'assemblea non vi provveda, può ricorrere all'autorità giudiziaria affinchè provveda alla nomina (art. 1129 Codice civile). Se i condomini sono otto o meno di otto - come nel caso esposto dal lettore - nulla impedisce loro di nominare un amministratore, con le ordinarie maggioranze prescritte a tal fine dalla disciplina del condominio. L'eventuale minoranza dissenziente, che si è opposta alla nomina di un amministratore, non può “escludersi” o separare le proprie sorti da quelle delle degli altri condomini.
Per completezza, bisogna rilevare che quando un amministratore non sia stato nominato, resta in ogni caso applicabile la disciplina del condominio: ciscun condomino potrà convocare l'assemblea sia in via ordinaria, sia in via straordinaria (art. 66 disp. att.); ripartizione delle spese, innovazioni, responsabiità patrimoniale etc. seguiranno sempre la disciplina del condominio

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