Condominio

Il moroso non può prendersela se lo chiamano così in assemblea

di Luana Tagliolini

Dare del “moroso” al condomino assente, nel corso di un' assemblea non è diffamazione se l'addebito corrisponde alla realtà.
Con tale principio la V Sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 29105/2015) annullava la condanna per diffamazione ex art. 595 c.p. ed assolveva il presidente di una cooperativa che, durante un'assemblea, aveva criticato il comportamento di alcuni soci che “non sapevano stare in una società o in un condominio” in quanto non avevano onorato uno degli adempimenti principali ossia quello di pagare gli oneri condominiali.
Il presidente imputato proponeva ricorso contro la condanna, sostenendo che le affermazioni non erano infondate, stante l'effettivo stato di morosità dei soci, e che i giudici di merito avrebbero dovuto tenere conto del contesto in cui tali frasi erano state pronunciate.
Richiamando recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 46498/2014), nonché il principio del c. d limite della continenza, i giudici di legittimità precisavano che tale limite è da intendersi superato soltanto quando si è “in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressività verbale del soggetto criticato (Cass. civ. 15060/2011).
Nel caso in esame, invece, sostenere che qualcuno non rispetta gli obblighi ed i relativi oneri economici assunti nell'aderire ad una cooperativa o in un contesto condominiale è certamente diffamatorio quando il fatto non sia vero, ma non anche quando l'addebito corrisponda alla realtà o, quanto meno, si abbia ragione di ritenerlo veritiero. E nel caso di specie, risultava accertato che effettivamente i 4 soci non avevano adempiuto al pagamento delle quote di loro spettanza dimostrando di “non saper stare” in una società o in condominio: espressione che non determinava, in tale contesto, alcuna lesione dell'altrui reputazione.
Neanche lo stato di morosità riportato nel verbale di assemblea poteva assumere il carattere divulgatorio in quanto, non solo l'accesso è permesso solo a chi ha un interesse qualificato all'interno della cooperativa (o del codominio) ma, come precisato anche dalla cassazione, integra il delitto di diffamazione il comunicato redatto all'esito di una assemblea, da dove risultino morosità di alcuni condomini a cui è vietato l'uso di alcuni servizi, se venga affisso in un luogo accessibile (ad esempio in bacheca) non solo ai condomini - per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di fatti - ma anche ad un numero indeterminato di soggetti (Cass. sent. 35543/2007).

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