L'esperto rispondeCondominio

IL TETTO RESTA DI PROPRIETÀ DI TUTTI I CONDÒMINI

La domanda

Abito in un condominio composto da nove unità immobiliari. Nel 2011 ho installato sul tetto dell'edificio un impianto fotovoltaico, con delibera dell'assemblea. Ora, se vendessi l'appartamento, secondo l'assemblea dovrei smontare l'apparecchiatura e non darla in uso al nuovo proprietario, che altrimenti - sempre secondo l'assemblea - potrebbe diventare proprietario del tetto dove è installato l'impianto di proprietà esclusiva. Essendo il tetto in comune, come può diventare di uso esclusivo del nuovo proprietario nell'eventualità di una vendita?

All'epoca dell'opera effettuata dal lettore, trovava applicazione l'articolo 1102 del Codice civile, il quale prevede che ciascun condomino può servirsi della cosa comune (purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto), apportando anche, a proprie spese, le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Occorrerà, pertanto, verificare le dimensioni dell'impianto realizzato per accertarsi del rispetto della normativa citata. Nel frattempo, però, le regole sono cambiate. Dal 18 giugno 2013 (data di entrata in vigore della legge 220/2012, di riforma del confominio), l'articolo 1122-bis del Codice civile consente l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato. L’assemblea può prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio, e provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.L'impianto già installato, anche alla luce delle nuove regole, è pertanto consentito, e di conseguenza, in caso di vendita, l'attuale proprietario non sarà tenuto a rimuoverlo. In ogni caso, è cosa certa che il tetto era, è e sarà ancora proprietà di tutti i condòmini.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©