IL CONTRIBUTO «SOLIDALE» RESTA SU BASE VOLONTARIA
L'articolo 1123, comma 3, del Codice civile prevede che, qualora un impianto serva solo alcuni condòmini, solo questi ultimi devono essere convocati e sono tenuti a pagare le spese. Nulla vieta che altri condòmini decidano di contribuire, ma si tratta di una volontà unilaterale, che non può coinvolgere altri partecipanti al condominio. Si consideri anche che i condòmini che hanno deciso di contribuire al costo, pur senza esservi tenuti, quando dovranno eventualmente intervenire sulla loro canna fumaria, non potranno costringere al pagamento coloro che oggi eventualmente beneficeranno della loro contribuzione.
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