ASSEMBLEA AUTOCONVOCATA IN CASO DI NECESSITÀ
L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce al comma 1, non modificato dalla legge di riforma, che l’assemblea può essere convocata in via straordinaria, oltre che dall’amministratore, anche da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla predetta richiesta, i condomini possono convocare direttamente l’assemblea.Nel caso di specie, si suggerisce di formalizzare con una lettera raccomandata all’amministratore la richiesta già inoltrata via mail e se non vi è il conseguente riscontro procedere con la convocazione diretta dell’adunanza.