Gestione Affitti

Sì al rifiuto del locatore alla restituzione dell’immobile finché il conduttore non paga i danni prodotti

L’affittuario è altresì tenuto al pagamento del canone quand’anche abbia smesso di servirsi dell’immobile per l’uso convenuto

di Giovanni Iaria

Uno degli obblighi gravanti sul conduttore di un immobile è quello di restituire al locatore la cosa locata nello stesso stato in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che è stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso in conformità del contratto. In mancanza di descrizione si presume che il conduttore l'abbia ricevuta in buono stato. Alla scadenza del contratto, il locatore può rifiutare di ricevere in restituzione l'immobile fino a quando il conduttore non paga i danni prodotti nei locali ed ottenere il pagamento dei canoni maturati successivamente alla scadenza? Affronta la questione la Cassazione con la sentenza 27418/2021, pubblicata l'8 ottobre 2021.

La vicenda
Una società che aveva concesso in locazione ad un Comune un locale di sua proprietà otteneva nei confronti di quest'ultimo un decreto ingiuntivo a titolo di risarcimento dei danni provocati dall'ente conduttore al locale durante il corso del rapporto, oltre al pagamento dei canoni di locazione maturati dopo la scadenza del contratto. Il decreto ingiuntivo veniva opposto dal Comune il quale, fra i vari motivi dell'impugnazione, ne deduceva l'illegittimità avendo la società locatrice rifiutato la restituzione dell'immobile.L'opposizione veniva accolta dal Tribunale, mentre la sentenza di primo grado veniva riformata dalla Corte di appello in sede di gravame proposto dalla locatrice. La Corte territoriale riteneva legittimo il rifiuto alla restituzione dell'immobile opposto dalla locatrice, riconoscendo l'inadempimento del Comune agli obblighi di mantenere l'immobile locato nelle stesse condizioni in cui era stato ricevuto, avendo accertato l'esistenza di gravi danni e difformità all'interno dell'immobile.

La decisione ed il principio di diritto richiamato
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dal Comune, ha dato torto a quest'ultimo, ritenendo corretta la decisione della Corte di appello, richiamando il principio di diritto secondo il quale «in tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all’immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l’esecuzione delle opere di ripristino l’esborso di somme di notevole entità, in base all’economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché tali somme non siano state corrisposte dal conduttore, il quale, versando in mora, agli effetti dell’articolo 1220 Codice civile, rimane tenuto altresì al pagamento del canone ex articolo 1591 Codice civile, quand’anche abbia smesso di servirsi dell’immobile per l’uso convenuto». (Cassazione, sezione terza, sentenza 12977 del 24 maggio 2013).

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