Gestione Affitti

Affitti non pagati, si estende l’esclusione Irpef

di Alessandra Caputo

La disciplina che permette di non pagare l’Irpef sui canoni di locazione non percepiti su immobili abitativi, ma comprovati dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento, è estesa ai contratti stipulati prima del 2020. Lo prevede l’articolo 6-septies della Legge di conversione del Dl Sostegni, che abroga la norma che concedeva il beneficio solo per i contratti stipulati dal 2020.

La norma di partenza è l’articolo 26 del Tuir, che prevede la concorrenza dei redditi fondiari al reddito complessivo indipendentemente dall’effettiva percezione. Fino a prima del Dl 34/2019, consentiva al locatore di immobili abitativi che non percepiva i canoni pattuiti di non dichiararli, e quindi di non versare l’Irpef su essi, a partire dalla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

Quindi il locatore doveva avviare una procedura di sfratto e continuare a indicare in dichiarazione i canoni fino alla convalida. Solo a seguito della dichiarazione di sfratto, al locatore (che la ottiene pagando le spese di procedura) veniva riconosciuto un credito di imposta pari alle imposte versate sui canoni non incassati.

L’articolo 3-quinquies del Dl 34/2019 ha modificato l’articolo 26 del Tuir con la detassazione dei canoni non percepiti senza attendere la convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, con l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità. Per i canoni non riscossi nel periodo d’imposta di riferimento, ma percepiti in uno successivo, veniva prevista la tassazione separata di cui all’articolo 17 del Tuir. Ciò per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2020 (articolo 3-quinquies, comma 2); per i contratti stipulati prima restava, invece, in vigore la precedente disciplina.

La legge di conversione del Dl Sostegni ha ampliato l’ambito di applicazione di questa detassazione abrogando, integralmente, il comma 2 dell’articolo 3-quinquies; ne consegue che la disciplina è ora applicabile anche i contratti stipulati prima del 2020.

Particolare attenzione, quindi, alla prossima dichiarazione dei redditi nella quale si potranno non indicare i canoni non percepiti ma contestati anche se relativi a contratti stipulati prima del 2020.

Introdotta, infine, dall’articolo 6-novies, una norma volta alla ricontrattazione delle locazioni commerciali. È previsto che nel caso in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi a causa delle restrizioni sanitarie o dalla crisi economica legata anche alla riduzione del turismo, locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione pattuito. Nessun obbligo preciso, ma un invito alla collaborazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©