Gestione Affitti

Case affittate, nel quadro RB solo i canoni 2020 incassati

Lo prevede uno degli emendamenti approvati al decreto Sostegni 41/2021, in corso di conversione parlamentare.

di A cura diLorenzo Pegorin, Gian Paolo RanocchiA cura diLorenzo Pegorin, Gian Paolo Ranocchi

I canoni di locazione abitativa non percepiti dal 1° gennaio 2020 sono esclusi dalla formazione del reddito, a prescindere dalla data di stipula del contratto. Ma l’esclusione è possibile solo in presenza di uno specifico atto introduttivo della verifica giurisdizionale della morosità (intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento). Lo prevede uno degli emendamenti approvati al decreto Sostegni 41/2021, in corso di conversione parlamentare.

Nella versione ante modifiche, introdotta con il Dl 34/19, il beneficio spettava invece solo per i contratti nuovi, cioè stipulati a partire dal 1° gennaio 2020.

Se è vero che per i canoni non incassati è possibile non tassare già dal momento di intimazione dello sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento – senza dover dunque aspettare la fine del procedimento di convalida dello sfratto – siamo però ancora distanti dall’applicazione (peraltro auspicabile) del regime di cassa per i redditi fondiari. In sede di tassazione del reddito fondiario vale infatti sempre il principio generale previsto dall’articolo 26, comma 1, del Tuir, secondo cui «i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili».

I dati in dichiarazione

Nella dichiarazione dei redditi 2021, per escludere da tassazione gli imponibili relativi ai canoni di locazione non incassati nel 2020, sarà quindi necessario avere in mano, quanto meno, l’intimazione dello sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento, senza dover aspettare la fine del procedimento di convalida dello sfratto.

Questo autorizza i singoli locatari a indicare nel quadro RB del modello Redditi (o nel 730) solo l’imponibile incassato. Se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato nel quadro RB un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice “4”.

Le istruzioni al modello ricordano che, se nel periodo d’imposta non è stato percepito alcun canone, viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale. Il tutto con applicazione trasversale, ossia indipendentemente dal regime fiscale adottato: non distinguendo, quindi, se il canone sia stato assoggettato a cedolare secca o a tassazione ordinaria.

I tempi e le altre regole

Va sottolineato che l’intimazione dello sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento non devono necessariamente essere stati ottenuti nel 2020, poiché il provvedimento giudiziale potrebbe essere stato emesso anche nel 2021; ma ciò dovrà comunque avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Diversamente, se il provvedimento dovesse avere data successiva al termine fissato per la presentazione della dichiarazione, si dovrà ricorrere alla disciplina del credito d’imposta.

Nulla cambia, invece, per i contratti non residenziali, che restano senza alcuna forma di tutela, nonostante il momento particolare.

Per il passato, invece, valgono le regole generali senza eccezioni. Per i canoni non percepiti prima del 1° gennaio 2020 continuano comunque ad applicarsi le regole secondo cui gli affitti entrano nell’imponibile nel periodo d’imposta cui si riferiscono: per le imposte versate (sull’importo non riscosso) è riconosciuto un credito d’imposta pari alle somme non percepite.

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