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Non si fermano i procedimenti nei tribunali

Il blocco dell’esecuzione degli sfratti non ferma i procedimenti in tribunale per la loro convalida. Che, anzi, proseguono fino alle battute finali: nei primi nove mesi dell’anno scorso, secondo i dati del ministero della Giustizia, sono stati definiti 37.269 procedimenti per convalida di sfratto.

Si tratta, per la quasi totalità (più del 90%), di sfratti per morosità relativi perlopiù ad abitazioni (22.487 procedimenti) e per il resto a immobili a uso diverso (11.586 procedimenti). Una minoranza dei procedimenti (poco più di 3.000) riguarda invece la convalida di sfratti per finita locazione.

Tutti gli sfratti coinvolti
Va precisato che non si tratta solo di sfratti convalidati, perché il ministero della Giustizia monitora il totale dei procedimenti definiti, anche altrimenti. Ma sono numeri che danno comunque la misura dell’intervento dei giudici nei rapporti problematici tra locatori e conduttori.

A rimanere in stand-by, invece, è l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio: la sospensione, introdotta la scorsa primavera, è stata confermata per altri sei mesi, fino al 30 giugno prossimo, dal decreto Milleproroghe (183/2020), quando lo sfratto è legato a morosità o all’esproprio dell’immobile. Sei mesi in cui si chiuderanno altri procedimenti di convalida, che andranno a sommarsi a quelli già in attesa di essere eseguiti.

Peraltro i provvedimenti di rilascio ora bloccati possono anche essere datati, perché la procedura di sfratto, anche se affidata al rito sommario, può essere piuttosto lunga. Nei fatti, è probabile che sia ancora in attesa di esecuzione una buona parte dei provvedimenti di sfratto emessi nel 2019 che, secondo i dati del ministero dell’Interno, sono stati 48.543.

L’iter
La procedura di sfratto inizia con la citazione del conduttore a comparire in tribunale per l’udienza di convalida. Se lo sfratto riguarda un’abitazione, l’inquilino può chiedere all’udienza il “ termine di grazia”, cioè un rinvio per poter sanare la morosità, che può arrivare a 90 giorni.

Inoltre, l’inquilino può opporsi alla convalida, per motivi di fatto, come l’avvenuto pagamento dei canoni, o formali, come la mancata registrazione del contratto. In questo caso, il giudice, dovendo istruire la causa, trasforma il rito del procedimento da sommario a speciale locatizio, che ricalca il processo del lavoro. Se però l’opposizione non è fondata su prova scritta, il giudice pronuncia ordinanza di rilascio, con riserva di esaminare le eccezioni dell’opposizione.

Se invece l’inquilino non compare o non propone opposizione, il giudice procede con la convalida, fissando un termine, nella prassi di 30 giorni dopo l’udienza, entro il quale l’inquilino deve rilasciare l’immobile, altrimenti può iniziare l’esecuzione.

Intanto, il proprietario deve notificare all’inquilino il «titolo» (cioè il provvedimento convalidato dal giudice) e il precetto. Se entro dieci giorni il conduttore non se ne va, il proprietario deve rivolgersi all’ufficiale giudiziario. Quest’ultimo deve intanto notificare all’inquilino «l’avviso di sloggio» e poi, almeno dieci giorni dopo, presentarsi presso l’immobile e riconsegnarlo al proprietario. Ma è frequente che gli inquilini oppongano resistenza e siano necessari più accessi, l’aiuto di un fabbro e, a volte, della forza pubblica.

Nei fatti, l’esecuzione di uno sfratto può durare anche più di un anno.

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