Gestione Affitti

Consumi idrici a Bergamo: oll’abbligo solidale del proprietario per la morosità dell'inquilino

In caso nessuno provvedesse al pagamento, l’erogazione sarebbe tra l’altro sospesa

di Vincenzo Vecchio

Dopo una breve sospensione di due anni a seguito dell'intervento di Appc sede di Bergamo, Uniacque spa gestore del servizio acquedotto ad oltre un milione di residenti introduce nel contratto di fornitura dell'acqua una clausola di solidarietà proprietario/inquilino.
Per consentire la stipula del contratto di erogazione del sevizio di fornitura dell'acqua intestato all'inquilino, il locatore deve, secondo il modulo Uniacque, sottoscrivere la dichiarazione « di essere solidalmente responsabile con l'intestatario per le obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura, come previsto dall'articolo 8 del regolamento vigente, escludendo quelle di natura pecuniaria garantite dal versamento del deposito cauzionale. Dichiara, altresì, di impegnarsi ad informare tempestivamente la società in merito alla cessazione/cambio di titolarità della locazione, richiamando la responsabilità del proprietario ai sensi dell'articolo 15.5 dell'allegato A della delibera 655/2015 dell'Aeegsi».

I dubbi
È una clausola che suscita forti perplessità in quanto il diritto al contratto individuale di fornitura di un bene essenziale come l'acqua, gestito tra l'altro in monopolio, non può essere subordinato alla assunzione di responsabilità solidale da parte di un terzo rispetto al rapporto contrattuale principale.E' una assunzione di solidarietà non legata ad un termine né ad un limite pecuniario, il proprietario può essere esposto, inconsapevolmente e senza nulla poter fare, a oneri anche di centinaia di migliaia di euro.Tra l'altro nel caso in cui il conduttore non paga e a seguito del rifiuto di questi di adempiere, nei termini ingiunti dall'ente, anche il proprietario solidale si rifiuti di farlo, scatta la sospensione della erogazione dell'acqua.

In questa ipotesi il proprietario rischia di dover rispondere non solo verso l'ente erogatore, che agirà civilmente nei suoi confronti, ma anche penalmente per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (articoli 392 e 393 Codice penale).In situazioni in cui il conduttore è moroso (situazione oggi aggravata dalla pandemia) il proprietario oltre a dover pagare imposte su canoni non riscossi sarà tenuto a pagare anche i consumi dell'acqua usata dall'inquilino.

Le difficoltà economiche del momento
L'esercizio del diritto di liberare l'immobile da un inquilino moroso è oggi reso difficile e lungo non solo dalle proroghe negli sfratti, ma anche dalle lungaggini processuali endemiche al sistema della giustizia italiana. Uniacque cerca di legittimare questa assurda pretesa con il richiamo all'articolo 15 allegato A della delibera 655/2015 dell'Aeegsi. Però l'articolo in questione dice esattamente il contrario: « La richiesta di voltura può essere inoltrata dall'utente finale entrante, purché integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi del Dl 28 marzo 2014, numero 47».

L'articolo, se ben letto, dice altro rispetto a quanto preteso da Uniacque, prevede solo che la richiesta di contratto possa essere fatta anche dal conduttore purché documenti tale stato.Pensiamo per un attimo cosa succederebbe se tutti gli erogatori di servizi quali energia elettrica, gas, teleriscaldamento e telefonia pretendessero l'assunzione di responsabilità solidale da parte del proprietario dell'immobile locato. Quando la forza della posizione dominante contrattuale del monopolista o oligopolista schiaccia la parte debole del rapporto, al diritto, come lo abbiamo conosciuto, subentra la legge della giungla.

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