Gestione Affitti

Affitto registrato in ritardo, sanzione solo per il primo anno

La sanzione si applica solo sull’importo dovuto per la prima annualità e non per l’intero quadriennio

di Massimo Romeo

I giudici tributari milanesi si sono espressi con interpretazioni e motivazioni divergenti rispetto alla base di calcolo su cui applicare la sanzione in caso di tardivo pagamento dell'imposta per la registrazione dei contratti di locazione pluriennali.

I contrasti tra giudici tributari
La Ctr Lombardia (tra le altre, sentenza 1457/2018 del 3 aprile 2018) dapprima si esprimeva ritenendo che in caso di tardiva registrazione (oltre i 30 giorni) di contratti di locazione pluriennali, relativi ad immobili strumentali, la sanzione non va calcolata sull'ammontare dei corrispettivi pattuiti per l'intera durata di ciascun contratto ma per quelli dovuti su ciascun singolo canone annuale; motivava tale decisione sulla base del fatto che il pagamento dell'imposta ( intero o frazionato) costituisce una facoltà elettiva legittima degli interessati e non una mera rateazione d'imposta.

Poco più tardi (tra le altre, sentenza 1879/2019 del 23 aprile), diversamente, affermava che in tale caso, trattandosi di un adempimento unitario (la registrazione del contratto e la determinazione dell'imposta), la sanzione va parametrata all'imposta dovuta e determinata sull'intero canone contrattuale, rispetto al quale per il contribuente vi è solo una facoltà di rateizzarne il pagamento.

La soluzione che riprende la tesi del 2018
In attesa delle Sezioni unite della Cassazione i giudici ambrosiani aprono il nuovo anno (sentenza 30 del 14 gennaio 2020) con un'interpretazione in contrasto con le ultime pronunce del 2019 ma in linea con quanto affermato nel 2018 e, quasi ad auspicare un intervento delle Sezioni Unite della Suprema corte, chiudono la motivazione giustificando l'integrale compensazione delle spese in virtù dei contrasti giurisprudenziali sulla interpretazione delle norme di riferimento. In particolare i giudici regionali, in tale ultima sentenza, focalizzano l'attenzione sull'evoluzione normativa che ha interessato sul punto il Testo nico del Registro .

Infatti, precisa il collegio, l'originaria formulazione dell'articolo 17, comma 4 prevedeva che l'imposta fosse dovuta annualmente sull'ammontare del canone di ciascun anno; solo dal 1998 si è prevista la facoltà di versare l'imposta di registro in unica soluzione per tutta la durata del contratto, peraltro riconoscendo uno sconto di imposta in caso di esercizio di questa facoltà. Quindi sembra che il legislatore non abbia inteso modificare la regola che l'imposta è dovuta sulla base del canone annuale, ma abbia solo inteso attribuire ai contribuenti una facoltà in più, anche incentivata con un beneficio economico.

Vengono ritenuti infondati i riferimenti dell'amministrazione finanziaria alla prassi (circolare 26/E/2011) e all'articolo 43, comma 1, lettera h) del Testo unico sia perché la circolare non riguarda l'imposta di registro, ma si limita a fornire indicazioni in un ambito del tutto autonomo che è quello della cedolare secca, imposta sostitutiva dell'imposta di registro e delle imposte sui redditi, codificata in una disciplina del tutto separata (Dlgs 23/2011), sia perché la norma citata è generale e non riguarda i contratti di locazione e sublocazione, che invece trovano disciplina specifica nell'articolo 17 del Testo unico , da considerarsi norma di carattere speciale rispetto alla prima e , pertanto, prevalente.

L’ultima pronuncia
Tale ultimo orientamento viene confermato anche dalla recentissima sentenza pronunciata dalla prima sezione della stessa Ctr lombarda (1797/2020 del 25 agosto) che ha risolto a favore del contribuente un caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione nel quale l'Ufficio aveva applicato la sanzione sull'intera durata del contratto e non solo per la prima annualità, versata dal contribuente in sede di ravvedimento operoso (1/10 del minimo). Oltre a propendere per la specialità dell'articolo 17 del Testo unico rispetto all'articolo 43 (interpretato letteralmente dall'amministrazione finanziaria), la Ctr invoca la recente revisione del sistema sanzionatorio ispirato ai principi di effettività, proporzionalità, certezza della risposta sanzionatoria dell'ordinamento nonché graduazione dell'entità delle stesse sanzioni, secondo una graduazione dell'effettiva gravità delle violazioni commesse dal contribuente (relazione illustrativa al decreto legislativo 158 del 2015).

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