Gestione Affitti

Affitti turistici in Puglia: dal primo giugno codice identificativo obbligatorio per tutti

Pubblicato nel BUR n. 22 del 20 febbraio 2020 il provvedimento attuativo del Codice Identificativo di Struttura

di Giuseppe Donato Nuzzo


Da giugno entrerà a regime, per i privati che affittano in Puglia le proprie abitazioni per scopi turistici, il Registro Regionale delle strutture ricettive non alberghiere e il Codice Identificativo di Struttura (CIS). Il Codice sarà rilasciato a seguito della registrazione del proprietario dell'immobile nel portale di Puglia promozione. Si tratta di un obbligo di legge, che interesserà circa 30.000 privati che in Puglia offrono le proprie abitazioni su AirBnb o su altri portali online.
L'argomento è stato al centro di una serie di incontri tenuti il 20 febbraio a Roma, in occasione della prima giornata di BTM 2020. Un'occasione per soffermarsi sui diversi aspetti, le finalità e le novità legate al CIS, alla presenza della Sottosegretaria On. Lorenza Bonaccorsi e dell'Assessore all'Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, Loredana Capone. Relatori degli incontri Patrizio Giannone, Dirigente settore Industria turistica e culturale e Livio Chiarullo, Responsabile Ufficio Osservatorio Pugliapromozione.
Il CIS è un codice alfanumerico che identifica univocamente la struttura all'interno del territorio regionale. Viene attribuito automaticamente dai servizi digitali del DMS. La pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture non alberghiere, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo utilizzato, devono indicare il Codice Identificativo di Struttura (CIS) di ogni singola unità ricettiva.
I proprietari o i gestori degli alloggi concessi in locazione per finalità esclusivamente turistiche sono tenuti, a partire dall'1 marzo 2020, ad effettuare la registrazione della struttura/e offerta/e in locazione all'interno del DMS. L'obbligo di indicare o di pubblicare il Codice Identificativo di Struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, scatta dal 1° giugno.
Le strutture non alberghiere che non ottemperano correttamente ovvero che contravvengono all'obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggette alla sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 3.000 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
Inoltre, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei predetti soggetti sono tenuti a pubblicare il CIS sugli strumenti utilizzati.
I soggetti che non ottemperano correttamente al suddetto obbligo, ovvero che contravvengono all'obbligo di pubblicare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative saranno esercitate dai comuni territorialmente competenti, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria nei relativi settori, sia in via autonoma, nell'ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo. Per contrastare forme illegali di ospitalità, la Sezione regionale competente in materia di turismo e i comuni territorialmente competenti verificano il rispetto degli obblighi, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali on-line di promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

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