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Ristrutturazione pagata sul conto del marito, la moglie può avere la detrazione?

Sono proprietario esclusivo di un appartamento locato a terzi, sito in condominio, su cui sono in corso i lavori di ristrutturazione delle parti comuni (facciate e balconi). Vorrei sapere se mia moglie possa fruire della detrazione sui predetti lavori, nonostante le relative spese (rate condominiali) siano state pagate con assegno tratto su conto corrente esclusivamente a me intestato, sul quale però da circa vent'anni viene accreditato ogni mese lo stipendio di mia moglie (oltre ovviamente alla mia pensione). Nella circolare AdE 21.05.2014 n. 11, risposta 4.2, si ammette tale possibilità per la moglie, ma si fa riferimento alla sola ipotesi del conto corrente cointestato a entrambi i coniugi e al caso di incapienza di un coniuge. Che fare nel mio caso?

di Raffaele Cusmai

La domanda

Sono proprietario esclusivo di un appartamento locato a terzi, sito in condominio, su cui sono in corso i lavori di ristrutturazione delle parti comuni (facciate e balconi). Vorrei sapere se mia moglie possa fruire della detrazione sui predetti lavori, nonostante le relative spese (rate condominiali) siano state pagate con assegno tratto su conto corrente esclusivamente a me intestato, sul quale però da circa vent'anni viene accreditato ogni mese lo stipendio di mia moglie (oltre ovviamente alla mia pensione). Nella circolare AdE 21.05.2014 n. 11, risposta 4.2, si ammette tale possibilità per la moglie, ma si fa riferimento alla sola ipotesi del conto corrente cointestato a entrambi i coniugi e al caso di incapienza di un coniuge. Che fare nel mio caso?

A cura di Smart24 Condominio

I benefici fiscali sugli interventi di ristrutturazione edilizia sono disciplinati dall'art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) e consistono, principalmente, in una detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 48.000 per unità immobiliare. Tale limite è stato, con la Legge di bilancio 2020, elevato dal 50% al 90%, per le spese sostenute sino il 31 dicembre 2020.
Sempre ai sensi della norma citata, detta detrazione dovrà essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo e, qualora a seguito degli interventi di manutenzione l'unità immobiliare venga alienato, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, detta agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali o personali di godimento sulle unità immobiliari oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese, quali, su tutti, i proprietari o i nudi proprietari, a prescindere che l'immobile sia locato o concesso in comodato.
Tuttavia, condizione necessaria per beneficare della detrazione, quale declinazione dell'effettiva sopportazione delle spese, è che le relative fatture e bonifici siano intestati al coniuge.
Infine, l'amministratore del condominio dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati del destinatario della suddetta detrazione.

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