Gestione Affitti

Affitti brevi Airbnb, l’aliquota Iva per l’host è il 22%

La Corte di Giustizia ha di fatto chiarito il rebus dell’imposta a carico del cliente dei portali

di Calogero Vecchio e Davide Pellegrini

Con la recente sentenza C-390/18 , è stato chiarito che l'attività posta in essere da Airbnb appartiene alla categoria dei servizi svolti dalle società dell'informazione, con la conseguente applicazione della Direttiva E-Commerce n. 2000/31.

In attesa di conoscere la posizione della Cgue anche in relazione alla questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato lo scorso settembre (Il Sole 24 Ore del 19 settembre 2019) , la Sentenza in esame riesce a dissipare, seppur incidentalmente, i dubbi sorti in relazione alla qualificazione, ai fini Iva, dei servizi prestati dalla piattaforma.

Servizio a distanza per via elettronica
I Giudici, infatti, nel ricomprendere l'attività svolta da Airbnb nell'alveo dei “servizi della società dell'informazione”, definiscono la prestazione resa dal portale come “un servizio fornito a distanza e per via elettronica”.

La posizione dell’agenzia delle Entrate
Allo stato attuale, le prestazioni di servizio svolte dalle piattaforme, in base alle indicazioni contenute nel Working Paper n. 878/2015, sarebbero assimilabili alle intermediazioni (posizione ripresa e condivisa altresì dall'Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica n.954/39/16).

Tuttavia, già da tempo era emerso il differente approccio implementato da Airbnb che, al contrario, qualifica i propri servizi alla stregua dei servizi elettronici (Il Sole 24 Ore del 24 novembre 2017).

D'altronde, la circostanza che tali servizi, laddove resi in modalità automatizzata e con un limitato intervento umano (come accade sulla piattaforma Airbnb) potessero essere considerati servizi elettronici, era già stata presa in considerazione dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate in occasione dell' Audizione del 26 luglio 2016 sul progetto di legge AC3564.

Servizi di tipo B2C
La questione è rilevante dacché, nella maggior parte dei casi, i servizi in questione sono di tipo B2C, e, pertanto, in base alla loro diversa qualificazione ai fini Iva, trovano applicazione le regole di individuazione del luogo di svolgimento della prestazione.

Il contrasto
Se i servizi in esame si qualificano come “servizi prestati per via elettronica”, si applica l'articolo 58 della Direttiva Iva e, pertanto, il luogo rilevante della prestazione sarebbe quello in cui il destinatario è stabilito, ha una dipendenza permanente o risiede abitualmente, quindi, perl’Italia, l’aliquota Iva appicabile sarebbe quella ordinaria del 22 per cento.

Diversamente, se i servizi in questione fossero classificati come servizi di intermediazione, allora, ai sensi dell'articolo 46 della Direttiva Iva, il luogo della prestazione coinciderebbe, con quello dell'operazione sottostante, che, nel caso della fornitura di alloggi, coincide con il luogo in cui è ubicato l'immobile.

Gli effetti della sentenza
Ora, con la recente sentenza C-390/18 la questione sembra essere giunta ad una (temporanea) soluzione dacché, la Corte, ancorché chiamata ad esprimersi sulla contestazione di esercizio abusivo dell'attività di agente immobiliare da parte di Airbnb, appare maggiormente orientata sulla natura elettronica di tali servizi.

PER APPROFONDIRE
Affitti brevi, la stretta in un emendamento (già arenato) al Dl «Milleproproghe»


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