Gestione Affitti

Indennizzo per le migliorie al fondo solo se il proprietario era d’accordo

di Valeria Sibilio

La Cassazione, nell'ordinanza n° 30332 del 2019, ha chiarito che il diritto all'indennità dell'affittuario di un fondo sul quale ha apportato miglioramenti tali da comportarne la mutazione della destinazione produttiva, non può essere riconosciuto senza il consenso preventivo del concedente.

La vicenda trae origine dalla sentenza della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Avellino che non aveva riconosciuto tale l'indennità per gli interventi effettuati su di un fondo originariamente coltivato a seminativo arborato e che, a causa di questi, era stato mutato a noccioleto.

L'affitto agrario era stato stipulato contrattualmente e proseguito senza soluzione di continuità da una famiglia. Dopo l'ulteriore rigetto del ricorso in Corte d'Appello, l'affittuario ricorreva in Cassazione sulla base di tre motivi che censuravano tale sentenza sulla base della mancata ammissione della prova per testi concernente l'effettuazione di miglioramenti, che avevano comportato la mutazione della destinazione produttiva del fondo da seminativo arborato a noccioleto specializzato.

Il consenso effettivo
La prova di un effettivo consenso dei concedenti per l'effettuazione dei miglioramenti non era stata ammessa dalla Corte territoriale in quanto la prova testimoniale, che potesse dimostrare tale consenso era stata genericamente dedotta.

Per gli ermellini, il diritto all'indennità riconosciuto all'affittuario, ai sensi dell'art. 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203, presuppone il preventivo consenso del concedente sostanziato in una manifestazione di volontà autorizzativa che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi.

Assenso tacito
Il consenso può anche essere tacito, ma deve, in ogni caso, precedere e non seguire l'esecuzione delle opere. La Sezione specializzata agraria d'appello aveva affermato che la presenza all'effettuazione dei miglioramenti di soli tre membri della famiglia proprietaria del fondo, non era sufficiente a legittimare l'espressione di consenso dell'intera famiglia. Inoltre, per la Corte territoriale, il consenso del locatore previsto dagli artt. 1592 e 1593 cod. civ. in tema di miglioramenti, non può consistere in una semplice tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni.

L'esercizio del potere del giudice di merito non poteva, in ogni caso, supplire, alla deficienza iniziale della prova per testi, mirante a dimostrare un consenso all'effettuazione dei miglioramenti sul fondo da parte di otto comproprietari mediante l'indicazione di due soli di essi.
La Cassazione ha, perciò, dichiarato inammissibile il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate, per ciascuna delle controparti, in euro 2.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, e rimborso forfetario al 15%.

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