Gestione Affitti

Il proprietario non risponde del rischio elettrico cagionato dall’inquilino

di Giulio Benedetti

Gli articoli 1575 e 1576 c.c. disciplinano il contratto di locazione ed impongono al proprietario di consegnare l'immobile in buono stato di conservazione , di mantenerlo in stato di servizio da consentire l'uso convenuto e di garantire il suo pacifico godimento durante la locazione , mentre il conduttore deve eseguire le opere di piccola manutenzione. La giurisprudenza è costante nel riconoscere la responsabilità giuridica del proprietario, con particolare riferimento all'installazione ed alla manutenzione degli impianti tecnologici, in qualità di soggetto garante, ai sensi dell'art. 40 c.p., dell'incolumità del conduttore nell'uso della cosa locata . Tuttavia in detta materia non può affermarsi l'esistenza di una responsabilità oggettiva del proprietario la quale affermi che debba rispondere sempre e comunque della manutenzione e della conduzione del bene locato. Tale è la conclusione della Corte di Cassazione (sentenza 11682/2019) la quale ha rigettato il ricorso di una parte civile avverso una sentenza di assoluzione in materia di conduzione di un immobile. Il ricorso riguardava una sentenza di assoluzione di un proprietario di un immobile locato dall'accusa di avere cagionato la morte (art. 589 c.p.) del conduttore e l'incendio colposo (art. 449 c.p.) dell'appartamento per violazione delle norme di sicurezza di installazione e di manutenzione dell'impianto elettrico (legge n. 46/90 e d.P.R. n. 447/91) . In particolare l'impianto elettrico si surriscaldava e cagionava l'incendio delle lenzuola e delle altre parti combustibili del letto in cui riposava la vittima e l'incendio dell'appartamento . I giudici di merito, pur riconoscendo la vetustà dell'impianto, assolvevano il proprietario perché lo stesso veniva manomesso , per meglio piegarlo alle esigenze del conduttore, con l'aggiunta di fili e di una peretta per l'interruzione della luce alle spalle del letto e , per l'incendio, in quanto non veniva raggiunta la prova che lo stesso fosse riconducibile alle parti dell'impianto non modificate , per le quali fosse sostenibile la condotta colposa del proprietario.
La Corte di Cassazione condivideva l'assunto dei predetti giudici in quanto l'autopsia concludeva che la causa della morte del conduttore fosse susseguente ad un arresto cardiorspiratorio irreversibile, insorto a seguito di una patologia naturale, e che non risultava la presenza di monossido di carbonio nel suo sangue .
Oltre al dubbio circa la causa della morte del conduttore, in relazione all'incendio dell'appartamento locato, la Corte di Cassazione condivideva la sussistenza del dubbio sulla circostanza se lo stesso incendio sia stato cagionato dalla mancata messa a norma dell'impianto elettrico da parte del proprietario, oppure che l'incendio sia stato cagionato dalle manomissioni dell'impianto originario, operato dal conduttore, con l'aggiunta di fili e di una peretta per l'interruzione della luce alle spalle nel letto. Pertanto le due conformi sentenze di assoluzione trovano il loro fondamento nella constatazione che i consulenti non sono stati concordi, né decisivi nelle loro argomentazioni , nell'attribuire all'incendio ed all'intossicazione da monossido di carbonio le cause della morte del conduttore e quindi non hanno dimostrato l'esistenza di un nesso causale tra la condotta dell'imputato e la morte della vittima.
La Corte di Cassazione sostiene che è stato , nella sentenza di primo grado, decisivo il persistente dubbio relativo alle concause della morte della persona offesa , con riferimento al contributo che potrebbe avere dato all'incendio ed all'incidenza , nella cause della sua morte, dello spavento derivante dalla vista delle fiamme. Nel caso trattato la Corte di Cassazione non condivideva l'opinione espressa dalla parte civile nel ricorso secondo cui sul proprietario incombe , anche in sede penale, una presunzione di responsabilità dalla quale può liberarsi, con un'evidente inversione dell'onere della prova dal pubblico ministero all'imputato, non prevista dal nostro codice di procedura penale, solo dimostrando di avere consegnato gli immobili con gli impianti a norma , ovvero di avere effettuato la periodica manutenzione degli impianti . adeguandoli alla normativa vigente “ emendandosi quindi, con la prova del caso fortuito , imprevedibile ed esulante dagli obblighi di custodia del proprietario e, quindi interruttivo del nesso di causalità”.

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