A cura di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

Legge 431/1998

La «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», pubblicata in Gazzetta ufficiale il 15 dicembre 1998, all’articolo 5 introduce i contratti di locazione di natura transitoria e all’articolo 13 ne stabilisce le condizioni di nullità.

Dm 30 dicembre 2002

Il decreto interministeriale Infrastrutture ed Economia, all’articolo 2, definisce i criteri generali per la realizzazione degli accordi locali per la stipula dei contratti transitori. Stabilisce, tra l’altro, l’obbligo di una clausola che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore (articolo 4).

Dm 16 gennaio 2017

Il decreto aggiorna il precedente Dm 30 dicembre 2002 (vedi sopra) e, all’articolo 2, dà disposizioni in merito ai criteri per definire i canoni e la durata dei contratti di locazione di natura transitoria. Tra le altre cose stabilisce l’obbligo di attestazione delle organizzazioni di proprietari e inquilini (comma 8). L’allegato B al decreto rappresenta il modello da utilizzare per stipulare il contratto.

Risoluzione 31/E/2018

L’agenzia delle Entrate con la risoluzione del 20 aprile 2018 conferma che per i contratti di locazione a canone concordato stipulati in applicazione dell’accordo territoriale le parti hanno l’obbligo di acquisire l’attestazione (nel caso di contratto non assistito) ai fini della fruizione delle relative agevolazioni fiscali.

Legge 392/1978

La legge costituisce la base dell’impianto normativo in materia di affitti. Sono tuttora in vigore le disposizioni che riguardano: il divieto di sublocazione; il recesso del conduttore; la successione nel contratto; il deposito cauzionale e la partecipazione del conduttore all’assemblea dei condomini. È stata implementata dalla legge 431/1998.

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