Gestione Affitti

Aliquota al 10% per le case subaffittate a studenti

di Cristiano Dell’Oste e Dario Aquaro

Sì alla cedolare per i proprietari che affittano alle cooperative edilizie case da sublocare agli studenti universitari, senza bisogno che le abitazioni siano messe a disposizione dei Comuni. Il chiarimento arriva dalle Entrate con la consulenza giuridica 956-40/2018, in risposta a un quesito di Confedilizia.

L’associazione dei proprietari aveva chiesto lumi su una delle disposizioni più oscure, il comma 6-bis della norma sulla “tassa piatta” (l’articolo 3 del Dlgs 23/2011). La norma - aggiunta dal decreto casa del 2014, il Dl 47 - permette di applicare la cedolare anche quando l’inquilino è una cooperativa edilizia o un ente senza scopo di lucro, purché le case siano «sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni». Un doppio requisito quasi impossibile da verificare nella prassi. Da qui la soluzione prospettata da Confedilizia, che ha evidenziato come «il contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo stipulato con una cooperativa edilizia (...) per essere l’immobile in questione sublocato a studenti universitari configuri di per sé una fattispecie autonoma rispetto a quella in cui la cooperativa dia l’immobile a disposizione dei Comuni».

Di fatto, l’associazione propone di intendere la frase «e date a disposizione dei Comuni» come una disgiuntiva. Soluzione accolta dalle Entrate, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica. Quindi, le abitazioni locate a cooperative edilizie o enti senza scopo di lucro possono essere, in alternativa:

sublocate a studenti universitari;

messe a disposizione dei Comuni.

In entrambi i casi si può optare per la cedolare secca. Le Entrate, però, affermano che il proprietario deve disporre del contratto di sublocazione a favore dello studente già quando registra la locazione alla cooperativa, se vuole «beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro e di bollo».

Affermazione davvero poco chiara e di difficile applicazione (oltretutto non si tratta di esenzione, ma di sostituzione d’imposta). Chiaramente, la cooperativa non può sublocare un immobile che non ha ancora preso in affitto. Secondo l’Agenzia, perciò, il proprietario dovrebbe registrare il contratto solo dopo che la cooperativa gli ha dato copia della sublocazione (eventualmente con ravvedimento operoso se passano più di 30 giorni dalla stipula della locazione principale); oppure, in alternativa, potrebbe registrarlo subito, ma pagando registro e bollo. In un caso e nell’altro, inoltre, non è chiaro come andrebbe gestita l’opzione per la cedolare nel modello Rli.

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