Gestione Affitti

Fondi di sostegno agli affitti senza vincoli per gli stranieri

di Giuseppe Latour

Fondo per il sostegno agli affitti senza limiti specifici per i cittadini extracomunitari. È l’effetto della sentenza 166 del 2018, con la quale ieri la Corte costituzionale, proseguendo nel solco già aperto da altre pronunce simili (sentenza 106 del 2018 sui limiti agli stranieri per le case popolari in Liguria, si veda il Sole 24 Ore del 24 maggio) ha dichiarato l’illegittimità di una norma (l’articolo 11, comma 13 del decreto legge 112 del 2008), che fissava alcuni requisiti minimi, necessari solo per gli «immigrati».

Nello specifico, quel provvedimento imponeva agli extracomunitari, per l’accesso al fondo di sostegno agli affitti, il «possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione». In questo modo, veniva integrata la legge n. 431 del 1998, che all’articolo 11 istituiva il fondo, creato a livello nazionale presso il ministero dei Lavori pubblici ma materialmente erogato dai Comuni, ai quali è lasciata la possibilità di concorrere con propri fondi, insieme alle Regioni, alle (poche) risorse disponibili.

In origine i destinatari dei contributi erano tutti i conduttori, titolari di un contratto registrato, che scontavano un basso reddito e un’elevata incidenza del canone. Questa situazione di indigenza li metteva nella condizione di non disporre di risorse sufficienti a pagare quanto dovuto. In nessun caso venivano previste distinzioni tra stranieri e italiani perché, come spiega la Consulta, l’obiettivo era solo di «rivolgersi a situazioni di così grave bisogno da compromettere la fruizione di un bene di primaria importanza qual è l’abitazione». Dieci anni dopo è arrivata l’integrazione che, adesso, la Corte dichiara «irragionevole».

La platea dei beneficiari di qualsiasi misura può, in teoria, essere circoscritta legittimamente. Purché sia rispettato il principio di ragionevolezza dell’articolo 3 della Costituzione, in base al quale ogni distinzione deve essere giustificata. In questo caso, invece, «dieci anni di residenza sul territorio nazionale o cinque anni sul territorio regionale» costituiscono una durata «palesemente irragionevole e arbitraria» per i giudici. Più in dettaglio, chiedere una residenza protratta per dieci anni è illogico, perché «tale termine coincide con quello necessario e sufficiente a richiedere la cittadinanza italiana».

Ma non solo. Le norme europee, infatti, riconoscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che risiedano regolarmente in uno Stato membro da almeno cinque anni e prevedono che, per questi soggiornanti di lungo periodo, ci sia la piena equiparazione ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano «ai fini, tra l’altro, del godimento dei servizi e prestazioni sociali». Infine, anche il limite dei cinque anni di residenza nella stessa regione è «sproporzionato», perché cambiando regione si finirebbe, di fatto, con il perdere i proprio diritti. Il legislatore potrà, in futuro, prevedere «altri indici di radicamento», rispettando però il principio di «non discriminazione».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©