Gestione Affitti

Quota fissa dopo il distacco, paga l’inquilino o il proprietario?

di Raffaele Cusmai - Condominio24

Occorre anzitutto sottolineare che, salvo patto contrario, la legge pone interamente in capo al conduttore il pagamento delle spese di riscaldamento (legge 392/1978, art. 9). Coerentemente con tale previsione, al conduttore è riconosciuto il diritto di ottenere la specifica indicazione delle spese con evidenza dei criteri di ripartizione e di prendere visione dei relativi documenti giustificativi. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, il conduttore può votare in assemblea, in sostituzione del condomino proprietario, su ogni decisione sulle spese e sulle modalità di gestione del servizio di riscaldamento. Diversamente, ogni deliberazione assembleare relativa alla disattivazione o alla soppressione dell'impianto – e conseguentemente anche quella relativa al distacco – rientrano nell'esclusiva scelta discrezionale del proprietario. Venendo alla disciplina codicistica in materia di condominio, se da una parte il proprietario della porzione immobiliare distaccatasi dalla caldaia comune non è più tenuto a partecipare alle spese ordinarie per il riscaldamento, dall'altra, però, deve contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto centralizzato, oltre alla sua conservazione e messa a norma (art. 1118, commi 3 e 4). Come si evince dalla lettura sistematica delle norme in materia di locazione e di condominio, poiché la gestione della caldaia condominiale da cui ci si è distaccati afferisce alle spese di competenza della proprietà, sarà il condomino a dover sopportare i relativi oneri. Rimangono in capo al conduttore il dovere di sostenere le spese relative ai consumi e alla manutenzione ordinaria della caldaia della porzione immobiliare locata.

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