IL CERTIFICATO ENERGETICO HA VALIDITÀ DECENNALE
Nel caso del lettore – salvo l’eventuale normativa regionale – a nostro giudizio non è necessario predisporre un nuovo attestato di prestazione energetica (Ape). Il cambio di proprietà rimane infatti irrilevante ai fini della prestazione energetica dell’edificio. Si tenga tra l’altro presente che per l’articolo 6, comma 5, del Dlgs 192/2005, «l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al Dpr 16 aprile 2013, n. 74 , e al Dpr 16 aprile 2013, n. 75».