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Richieste Anapic su ecobonus: nuova scadenza e modifiche ai visti di conformità

Allo studio un emendamento del Centro studi dell’associazione

di Redazione

Nell'attuale stato di incertezza normativa circa la disciplina del cosiddetto ecobonus 110% e in attesa di ulteriori sviluppi in merito ai decreti attuativi, Anapic (Associazione nazionale amministratori professionisti immobili e condomini) continua a mantenere un'intensa interlocuzione con i canali parlamentari, per proporre un proprio emendamento - elaborato dal Centro Studi dell'associazione - all'articolo 119 Dl 34/2020 (Decreto Rilancio).

La finalità - ha chiarito la presidente di Anapic, Lucia Rizzi - è quella di semplificare il percorso applicativo dell'ecobonus e renderlo misura efficace per la concreta ripartenza del settore immobiliare, agevolando proprietari, imprese e professionisti.

Le modifiche da apportare
In questo senso, con l'emendamento, si propone di:
1) differire la data per la conclusione dei lavori al 2022 (è già un tema che si dà per accettato nella conversione) meglio ancora sarebbe 2023;
2) sostituire il visto di conformità dato da commercialisti e Caf con un onere di controllo preliminare della pratica da parte dell'agenzia delle Entrate.
3) introdurre nel limite di detraibilità:
- le spese per Attestato di certificazione energetica condominiale;
- le spese per le indagini propedeutiche necessarie;
- le spese per i professionisti consulenti di cui i condomini dovranno avvalersi.

Nell'art. 119, si potrebbero così modificare:
comma 1:
«la parola 2021 è sostituita con 2023»[in subordine: 2022];
comma 11:
«Il testo del comma 11 è sostituito con il seguente:
Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato da appositi uffici dell'agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla presentazione della pratica completa di tutta la documentazione necessaria, con il pagamento di un importo da determinarsi nelle disposizioni attuative».

Le motivazioni
La rilevanza di questa modifica è nel fatto che:
- gli interventi sono molto costosi e trovarsi con una verifica negativa delle Entrate espone il condominio a rischi molto elevati;
- la responsabilità del professionista potrebbe essere molto limitata;
- un professionista abilitato, ma nullatenente, non offre garanzie;
- anche se ha una polizza, nel momento in cui attesta decine di interventi, non sarebbe comunque capiente;
- il rischio elevato è un forte disincentivo per il finanziatore, senza il quale l'effetto moltiplicatore sull'economia nazionale al quale punta l'incentivo potrebbe non avverarsi.