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Coronavirus, le istruzioni di Anaci: assemblee, formazione, professione

Anaci ha diffuso un comunicato molto dettagliato con una serie di utili prescrizioni per l’attività progfessionale degli amministratori di condominio

Anaci, con un comunicato a firma del presidente nazionale Francesco Burrelli, ha recepito il dettato del Dpcm del 4 marzo 2020 , sottolineando che le misure sono da osservare almeno sino al 3 aprile 2020.
ANACI nazionale, si legge nel comunicato, a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica e delle informazioni ufficiali che saranno diramate dalle istituzioni e dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o dalla protezione civile, terrà informati tutti gli associati , circa il comportamento più responsabile e di maggior tutela per la salute e la sicurezza non solo dei condomini e delle persone che transitano nei condomini, ma anche dei lavoratori che necessariamente dovranno recarsi per lavori o per interventi nei luoghi di lavoro.

Pubblichiamo di seguito il testo del comunicato

Assemblee di condomino
In tema di convocazione e svolgimento delle assemblee condominiali occorre considerare quanto segue.

L'articolo 1 comma 1 lettera b) prevede, tra l'altro, la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d)

Non è chiaro cosa si debba intendere con il termine “evento”. Tuttavia, volendo cogliere la ratio della norma, si potrebbe intendere che comunque un'assemblea possa comportare un affollamento di persone e, pertanto, possa essere equiparato ad un “evento” seppure di minore portata (anche se vi possono essere assemblee di condomini molto numerose che possono accogliere anche 100 persone).

Si aggiunga che nell'articolo 2 comma 1 lettera b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita (tra i quali potrebbe essere compreso anche l'amministratore), di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d)

È quindi un dato acquisito che occorra mantenere tra le persone la distanza di almeno 1 metro che, quindi, deve essere un dato acquisito.

Pertanto, nessuna norma pare che vieti espressamente che si tengano assemblee di condominio, tuttavia l'amministratore deve tenere in considerazione quanto sopra al momento della scelta del luogo nel quale tenere l'assemblea. Si aggiunga che per le persone anziane e/o affette dalle patologie indicate, vi è la raccomandazione di astenersi comunque dalla frequentazione di assembramenti. La convocazione di una assemblea, pur in luoghi che consentano il mantenimento della distanza indicata, potrebbe porre le persone indicate nelle condizioni di non partecipare, con conseguente rischio di impugnazione delle delibere assunte.

ANACI, non potendo consigliare ai propri associati di non dare corso alle assemblee già convocate o ancora da convocare, deve sollecitare il Professionista all'osservanza di quanto sopra.

Le disposizioni e le cautele richiamate, andranno coordinate con eventuali urgenze o scadenze di termini (processuali, contrattuali ecc) che dovranno essere tenute in considerazione.

Il mantenimento della distanza indicata si ritiene, cautelativamente e cogliendo la ratio della norma, che debba essere considerato anche per le assemblee già convocate.

Attività formativa
L'articolo 1 comma 1 lettera a) prevede espressamente che venga differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto, ogni altra attività convegnistica o congressuale (anche perché è fatto espresso divieto di partecipare al personale addetti al servizio pubblico essenziale o di pubblica utilità, quindi vigili fuoco e altre figure addetti alla sicurezza).

Si ritiene che i corsi ai sensi del D.M. 140/2014 debbano essere equiparati alle attività convegnistiche. Pertanto i Presidenti provinciali o regionali dovranno rinviare tutti gli incontri.

Misure igienico - sanitarie
Appare opportuno riportare il contenuto dell'Allegato 1 contenente misure igienico-sanitarie, tra i quali la più volte richiamata lettera d) che qui sotto viene evidenziata in grassetto:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Quindi, particolare attenzione ai colleghi che sono datori di lavoro nell’osservare le prescrizioni del d.lgs.81/2008 ed in particolare le indicazioni consigliate dal Ministero.